Il cosiddetto Decreto Crescita, ha disposto che gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, siano pubblicati:
- nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato dai soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile,
- sui propri siti internet (liberamente accessibili al pubblico) oppure sui portali elettronici delle associazioni di categoria di appartenenza (qualora non si possieda un proprio sito web) entro il 30 giugno di ogni anno, ad opera dei soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata (ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile), quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa, nonché le associazioni, fondazioni e Onlus.
Tra i soggetti coinvolti dall’adempimento informativo tutti i soggetti iscritti al Registro delle imprese, ossia le società di capitali (Spa, Srl, Sapa), le società di persone (Snc, Sas), le ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile adottato), le società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Le imprese sono tenute a pubblicare i contributi e gli aiuti pubblici in nota integrativa o sul proprio sito web entro il 30 giugno 2020 (28 luglio 2020 eventuale assemblea di seconda convocazione).
Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), con conseguente pubblicazione , per i quali siano già stati assolti gli obblighi di pubblicazione nella sezione trasparenza di detto Registro (RNA), è necessario che venga dichiarata l’esistenza di tali aiuti nella nota integrativa del bilancio oppure, per i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet.
Sono invece esclusi dall’onere informativo i liberi professionisti.
L’obbligo di pubblicazione non trova applicazione nei casi in cui l’importo monetario delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti (in denaro o in natura), siano
- privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria
- inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato
- rivolte alla generalità delle imprese, come nel caso delle agevolazioni fiscali, in quanto vantaggi non indirizzati ad una specifica realtà imprenditoriale.
Per ogni necessità di chiarimenti, è possibile rivolgersi alla sede Territoriale di riferimento.