Una norma della legge di conversione del decreto rilancio (entrato in vigore dal 19 luglio 2019) stabilisce che per i lavoratori titolari di contratti a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, il termine dei rispettivi rapporti viene prorogato nella misura equivalente al periodo in cui l’attività è rimasta sospesa (con eventuale intervento della cassa integrazione) a causa dell’emergenza da Covid-19.
Nel caso la sospensione sia stata saltuaria e intermittente (solo per alcuni giorni della settimana o solo alcune ore) la durata della proroga dovrà essere calcolata considerando solo le giornate e le ore di effettiva fruizione della sospensione.
Per ogni approfondimento ed analisi dei casi specifici è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.