La CNCE ha fornito aggiornamenti in merito alle novità introdotte, in materia di DURC, da una norma inserita in sede di conversione in legge del Decreto Rilancio a da una ulteriore del Decreto Semplificazioni.
In particolare, in virtù della norma inserita nella legge di conversione del Decreto Rilancio anche il DURC rientra tra i certificati che, se aventi scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio del 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (allo stato attuale 29 ottobre 2020). Quindi decade la validità solo fino al 15 giugno 2020.
E’ stata, poi, riportata la previsione introdotta dal decreto Semplificazioni che esclude la possibilità di utilizzare i DURC prorogati nelle fattispecie inerenti i contratti pubblici per le procedure di selezione del contraente o per la stipula del contratto relativo a lavori, servizi e forniture: in tali casi rimane la validità del DURC fino al 15 giugno 2020 e pertanto, dovrà procedersi alla richiesta di DURC secondo le ordinarie modalità, facendo comunque presente che gli Enti Previdenziali, in virtù di normativa vigente, devono tenere conto, nel rilascio dei DURC, dei differimenti dei pagamenti dei contributi previsti dalle leggi attuali e che quindi tali differimenti consentono alle aziende di mantenere la regolarità contributiva.
Per ogni necessità ed approfondimento è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.