Il Consiglio dei Ministri lo scorso 7 agosto ha approvato un nuovo decreto-legge (c.d. DL Agosto) per il sostegno dell’economia.
Il nuovo provvedimento contiene una serie di ulteriori misure emergenziali raggruppabili in tre ambiti:
- proroga degli interventi di potenziamento degli strumenti della Cassa integrazione guadagni (le misure sul lavoro dovrebbero assorbire circa 11 dei 25 miliardi complessivi stanziati dal DL);
- interventi a sostegno delle imprese e dei settori maggiormente colpiti dalla crisi, anche attraverso una riprogrammazione delle scadenze fiscali dei prossimi mesi;
- disposizioni in favore degli enti territoriali, anche per compensare le contrazioni finanziarie determinate dai mancati introiti fiscali degli ultimi mesi.
Al pari dei precedenti, il provvedimento si concentra dunque su interventi volti a fronteggiare la crisi in atto, mentre continua a non intravedersi una linea di rilancio strutturale degli investimenti, pubblici e privati.
MISURE IN TEMA DI LAVORO
In materia di integrazione salariale, il nuovo decreto-legge prevede che i datori di lavoro che, nel 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica Covid-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cigo, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga Covid per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane. Le complessive 18 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Le ulteriori nove settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro cui sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane; inoltre, è previsto che per tali ulteriori settimane debba essere versato un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019.
Inoltre, il provvedimento proroga fino al 31 dicembre 2020 il blocco dei licenziamenti per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica, ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali.
Il blocco non si applica – oltre che al personale già impiegato nell’appalto e riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore – anche nelle seguenti fattispecie:
- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, sempre che nel corso della liquidazione della società non si configuri un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, ai sensi dell’art. 2112 c.c.;
- ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo medesimo;
- licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.
Al riguardo, come più volte evidenziato da Confindustria e come è stato osservato dall’OCSE e da numerosi economisti, la proroga del divieto di licenziamento ex lege impedisce ristrutturazioni d’impresa e nuovi investimenti e, dunque, ostacola la nuova occupazione. Pertanto, si tratta di un blocco che non ha più ragione d’essere in questa fase, che dovrebbe invece essere dedicata alla ripresa. In ogni caso, il perdurare del divieto deve essere accompagnato dalla simmetrica concessione della cassa integrazione per tutti e senza oneri aggiuntivi.
Il DL prevede inoltre che, in via eccezionale e al fine di fronteggiare l’emergenza Covid, ai datori di lavoro privati che non richiedono l’accesso ai nuovi strumenti di integrazione salariale e che abbiano già fruito della cassa integrazione nei mesi di maggio e giugno 2020, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi. L’esonero in esame può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del DL Cura Italia, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020. Ai datori di lavoro che, ricorrendone i presupposti, accedono all’esonero dovrebbero applicarsi i già descritti divieti di licenziamento previsti per il periodo di fruizione di tale “beneficio”. Occorre però precisare che l’esonero è subordinato all’autorizzazione della UE.
Sullo stesso tema, il decreto prevede che, fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, successivamente all’entrata in vigore del decreto. La misura non si applica ai contratti di apprendistato, né ai lavoratori titolari di contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
Tale esonero è riconosciuto, con le medesime modalità e nello stesso arco temporale, sino a un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Ancora in tema di esonero contributivo, con il principale obiettivo di sostenere l’occupazione nel Mezzogiorno, il DL stanzia circa 900 milioni per uno sgravio in favore dei datori di lavoro privati situati nelle Regioni svantaggiate. L’agevolazione dovrebbe essere pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti, con esclusione dei premi INAIL. Verrebbe concessa, in una prima fase, solo per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2020, con l’obiettivo di renderla poi strutturale, e in ogni caso previa autorizzazione della Commissione europea (nel rispetto delle condizioni del Temporary Framework sugli aiuti di stato).
Con riferimento ai contratti a termine, il DL interviene sull’art. 93 del DL Rilancio con alcune modifiche. In particolare, si prevede che in deroga all’articolo 21 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali di cui all’articolo 19, comma 1, del citato decreto legislativo.
Inoltre, viene abrogata la disposizione del DL Rilancio secondo cui il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti e dei contratti a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, doveva essere prorogato per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa.
Il provvedimento prevede anche una misura per i lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, anche in regime di somministrazione, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione: a questi soggetti è riconosciuta un’indennità per i mesi di giugno e luglio 2020 pari a 1000 euro.
RIFINANZIAMENTO DI MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE
È previsto il rifinanziamento di una serie di misure a sostegno delle imprese (art. 58), vale a dire:
- cd. nuova Sabatini, per 64 milioni di euro per l’anno 2020;
- l’autorizzazione di spesa per il finanziamento dei contratti di sviluppo per 500 milioni di euro;
- Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, introdotto dal DL Rilancio, per 200 milioni di euro;
- voucher per l’inserimento di Temporary Manager in azienda, per 50 milioni per il 2021. Tale rifinanziamento è dedicato al sostegno dei processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI. Andrebbe chiarito che il rifinanziamento riguarda anche l’ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Infatti, va ricordato che, in occasione del primo bando per l’ottenimento del voucher, il 40% circa delle domande ha riguardato proprio queste finalità, tanto più rilevanti alla luce degli effetti della crisi, che hanno messo in particolare evidenza, oltre alle esigenze di ammodernamento tecnologico delle imprese, anche quelle di rafforzamento organizzativo e patrimoniale;
- l’incremento di 950 milioni di euro, per il 2021, delle risorse destinate al Fondo per gli IPCEI. L’intervento è positivo e in linea con un‘istanza di Confindustria, ma si tratta di una dotazione finanziaria che dovrebbe essere ulteriormente rafforzata per consentire di completare il finanziamento dei progetti IPCEI già avviati su microelettronica e sostenere la partecipazione di imprese italiane ai prossimi IPCEI;
- ulteriori 500 milioni di euro nel 2020 per i progetti di sviluppo d’impresa attraverso strumenti Mise gestiti da Invitalia (in particolare smart & start, contratti di sviluppo e accordi per l’innovazione); le risorse potranno essere utilizzate per istruire progetti già presentati e in coda ed eventualmente riaprire gli sportelli. Si tratta di un intervento importante, in linea con le richieste di Confindustria, che assicura operatività a strumenti efficaci che supportano progetti di sviluppo presentati dalle imprese e contribuiscono all’aumento degli investimenti privati.
In tema di sostegno alla liquidità delle imprese, si prevede, in linea con le richieste di Confindustria, l’incremento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di 3.300 milioni di euro per l’anno 2023, di 2.800 milioni di euro per l’anno 2024 e di 1.700 milioni di euro per l’anno 2025.
Le risorse sono destinate a coprire, in base al nuovo meccanismo introdotto dal DL Rilancio, le escussioni delle perdite stimate anno per anno. Si tratta di uno stanziamento pluriennale congruo per assicurare continuità all’azione del Fondo. La norma potrebbe rappresentare l’occasione per introdurre, anche in conversione, disposizioni volte a prorogare le misure introdotte dal DL Liquidità (intervento comunque legato alla proroga del Temporary Framework) e, soprattutto, a rendere strutturali l’aumento dell’importo massimo garantito a 5 milioni e l’estensione alle mid-cap.
Inoltre, il provvedimento modifica il DL 142/2019 (Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento), che ha assegnato a Invitalia 900 milioni per la ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale (risorse finalizzate a consentire a MCC di effettuare l’operazione di salvataggio delle Banca Popolare di Bari e promuovere ulteriori operazioni di mercato volte a razionalizzare il sistema bancario meridionale), prevedendo che tali risorse possano essere destinate anche a iniziative strategiche, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell’occupazione, anche nel Mezzogiorno.
Viene poi prevista la proroga, dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, della moratoria di legge per le PMI introdotta dal DL Cura Italia. In dettaglio, la disposizione prevede lo spostamento dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 del termine di scadenza delle misure di sospensione previste dal DL Cura Italia (pagamento dei mutui a rimborso rateale; rimborso prestiti non rateali; aperture di credito a revoca e prestiti a fronte di anticipi su crediti).
Per le imprese che si sono già avvalse della moratoria è previsto un meccanismo automatico: in assenza di comunicazione dell’impresa, la sospensione è automaticamente prorogata; va invece espressamente comunicata la rinuncia alla proroga. Per le imprese che invece non si sono avvalse della moratoria, il termine ultimo per beneficiarne è spostato al 31 dicembre 2020 (con sospensioni fino al 31 gennaio 2021): al riguardo andrebbe però considerato che le flessibilità EBA sul trattamento delle posizioni oggetto di moratoria sono valide (salvo una proroga dell’EBA) solo per le moratorie concesse fino al 30 settembre.
Viene inoltre spostato, dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, il termine fino al quale sono sospese le segnalazioni a sofferenza alla centrale rischi di Banca d’Italia (e ai sistemi privati di informazioni creditizie) relative a imprese che abbiano beneficiato della moratoria.
Il DL modifica le disposizioni sugli aiuti del DL Rilancio per consentire la concessione di aiuti alle micro e piccole imprese in difficoltà ai sensi del terzo emendamento al Temporary Framework sugli aiuti di Stato della Commissione europea, se rispettano almeno una delle seguenti condizioni:
- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia, oppure
- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione (art. 59).
In particolare, la disposizione opera una modifica al regime quadro, istituito al capo II (artt. da 53 a 64) del DL Rilancio, che autorizza le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di Commercio ad adottare misure di aiuto nel rispetto dei limiti e condizioni indicate all’interno del Temporary Framework. Tale modifica comporta la possibilità di concedere questa tipologia di aiuti anche alle micro e piccole imprese definite “in difficoltà” già prima del 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione ancora da rimborsare. L’intervento dà correttamente seguito alla modifica apportata al Quadro temporaneo, ma si segnala l’opportunità di chiarire a livello normativo che la stessa deroga è riferita anche a tutte le misure nazionali già operative e costruite nel rispetto dei limiti e delle condizioni del medesimo Quadro temporaneo.
Inoltre, il DL interviene in tema di PIR innalzando da 150.000 euro e 300.000 euro il limite annuale dell’investimento agevolato.
In tema di incentivi, il DL incrementa di ulteriori 100 milioni rispetto a quanto già previsto dal DL Rilancio e, quindi, per un totale di 200 milioni per il 2020, il fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km, introdotto dalla legge di bilancio per il 2019. Sono state altresì modificate le tabelle relative ai livelli di incentivazione degli autoveicoli.
Questo incremento del fondo è destinato a finanziare l’attuazione del comma 1-bis, dell’articolo 44 del DL Rilancio ma, al contempo, il medesimo fondo è rifinanziato di 300 milioni di euro per l’anno 2020, quale limite di spesa da destinare esclusivamente all’attuazione delle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell’articolo suddetto, secondo la seguente ripartizione:
- 50 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all’acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2;
- 150 milioni per i contributi all’acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-90 g/km CO2;
- 100 milioni per i contributi all’acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 91-110 g/km CO2.
Inoltre, è istituito un fondo presso il MISE, con una dotazione di 90 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’erogazione di contributi per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuate da persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società.
Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, l’acquisto o il noleggio di veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, non è soggetto ai limiti (1600 cc) di cui all’art. 2, comma 1, del DL n. 98/2011.
Per il complesso degli interventi sopra richiamati verrebbero quindi stanziati 500 milioni di euro per il 2020. Il giudizio è positivo: l’Intervento di potenziamento e affinamento degli incentivi auto rappresenta un significativo primo passo verso la definizione di una strategia complessiva di sostegno al settore, con l’obiettivo di accelerare il rinnovo del parco auto, sostenere la domanda in una fase di particolare criticità e agevolare la ripresa degli investimenti in Italia. Rispetto alle esigenze del settore non sono stati presi in considerazione i veicoli commerciali, che rappresentano una componente importante del mercato e della produzione italiana. È poi necessario sottolineare come il positivo intervento a sostegno della domanda dovrebbe essere accompagnato da una strategia di incentivazione più mirata sulla riqualificazione della filiera automotive, in relazione ai grandi cambiamenti che stanno attraversando il mercato dell’auto.
MISURE FISCALI
Quanto al capitolo fiscale, anzitutto è al momento incerto il recepimento nel DL della proposta di Confindustria in tema di recupero dei crediti IVA non riscossi: la norma, presente nelle prime bozze non è stata riproposta nell’ultima versione disponibile. L’auspicio è che possa essere reintrodotta nel testo definitivo del provvedimento, al fine di ripristinare la disciplina di emissione delle note di credito, volta a consentire il recupero dell’IVA sui crediti inesigibili, oggetto di procedure concorsuali, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 e mai entrata in vigore a causa della completa inversione di marcia operata dalla Legge di Bilancio dell’anno successivo. Merita ricordare che la proposta avanzata da Confindustria mira anche ad introdurre la possibilità di recuperare l’IVA sui crediti di modesta entità, laddove l’inesigibilità si rilevi da elementi di certezza (scadenza del termine del pagamento da oltre 6 mesi).
Viene invece disposta la rimodulazione per i versamenti e i contributi sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio u.s.: il 50% degli importi sospesi dovrà essere versato nel corso del 2020, a partire dal 16 settembre in 4 rate mensili; il restante 50%, invece, sarà versato in 24 rate mensili a partire dal 16 gennaio 2021.
Solo per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale – i c.d. ISA – nonché per i c.d. forfettari che abbiano subito un calo di fatturato di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, viene prorogato al 30 aprile 2021, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto Irap.
Il DL proroga poi fino al 15 ottobre la sospensione dei termini di versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dei piani di dilazione, nonché la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi a oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro prevista dall’art. 152 del DL Rilancio. Non è stata, invece, prorogata la sospensione delle verifiche delle inadempienze fiscali per i pagamenti verso i fornitori della PA ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prevista fino al 31 agosto dall’art. 153 del DL Rilancio.
Viene altresì sospesa la seconda rata dell’IMU dovuta per il 2020 da strutture ricettive alberghi, campeggi e b&b, oltre che stabilimenti balneari. La misura è estesa anche alle fiere e a cinema e teatri, a patto che i proprietari siano anche i gestori delle attività. Per cinema e teatri la sospensione, previa autorizzazione comunitaria, riguarda anche l’imposta dovuta per il 2021 e il 2022.
Sempre con riguardo alle misure di esonero dal versamento dei tributi, il DL proroga l’esenzione dal pagamento della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) al 31 dicembre 2020 per le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari).
Nel perimetro degli interventi a sostegno della domanda, il decreto anticipa la possibile introduzione di un contributo a fondo perduto per imprese con codice ATECO 56.10.11 (ristorazione con somministrazione) “per l’acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari da materia prima integralmente italiana, compresi quelli vitivinicoli”. Il beneficio verrebbe erogato nei limiti del regolamento de minimis.
Il DL contiene una misura sulla rivalutazione dei beni d’impresa che muove nella direzione indicata da Confindustria. In particolare, si prevede la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, con esclusione degli immobili alla cui produzione o scambio sia diretta l’attività di impresa. Opportunamente, e conformemente a quanto richiesto da Confindustria, si specifica che la rivalutazione potrà riguardare singoli beni e non categorie omogenee come ordinariamente previsto.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3% sia per i beni ammortizzabili sia per quelli e non ammortizzabili. Il versamento dell’imposta sostitutiva può avvenire in 3 rate di pari importo, la prima da versare entro il termine per il saldo delle imposte sul reddito relative al periodo in cui viene eseguita la rivalutazione e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. Molto opportunamente, si prevede, inoltre, che il versamento dell’imposta sostitutiva possa essere eseguito anche ricorrendo al meccanismo della compensazione orizzontale.
Considerata la misura assai ridotta dell’imposta sostitutiva di affrancamento dei maggior valori, si prevede che in caso di cessione dei beni (o di assegnazione ai soci, o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa) nei tre esercizi successivi a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. Pur comprendendo le ragioni di tale previsione, tuttavia, proprio in ragione del fatto che la delineata disciplina di rivalutazione ai fini fiscali non è gratuita, sarebbe stato più coerente prevedere, in tali ipotesi, il recupero dell’imposta sostitutiva versata.
Da ultimo, si prevede che il saldo attivo di rivalutazione potrà essere affrancato mediante il versamento di una imposta sostitutiva del 10% da corrispondere con le stesse modalità del versamento dell’imposta sostitutiva del 3%
Inoltre, il DL proroga di un mese il credito d’imposta locazioni (ex art. 28 del DL rilancio) ed estende l’accesso, indipendentemente dal limite dimensionale di 5 milioni di euro, alle imprese termali (oltre a quelle alberghiere, agrituristiche, alle agenzie di viaggio e tour operator, già incluse nella deroga dimensionale).
Viene reintrodotto per il 2020 e il 2021 il credito d’imposta per riqualificazione delle strutture turistico-ricettive (regolato dall’art. 10 del DL 83/2014) in misura pari al 65% delle spese agevolabili. L’ambito soggettivo è esteso alle strutture agrituristiche, termali e ricreative all’aria aperta. La misura è finanziata per 180 milioni di euro l’anno.
Con una modifica alla disciplina dei superbonus 110% (art. 119 del DL rilancio) vengono inclusi nel novero agevolabile gli interventi su immobili di categoria catastale A/9 (Castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico).
È introdotto un credito d’imposta per investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, per un minimo di 10 mila euro, nei confronti di leghe sportive nazionali e squadre professionistiche e non iscritte al CONI e operanti in discipline olimpiche. L’incentivo, in de minimis, è pari al 30% delle spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. I soggetti che ricevono gli investimenti devono avere ricavi prodotti in Italia tra 200 mila e 15 milioni di euro (art. 79).
Infine, anche se solo per il periodo di imposta 2020, viene raddoppiato – passando da 258,23 euro a 516,46 euro – l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’impresa ai propri dipendenti che non concorre alla formazione del reddito del lavoratore. Si tratta di una disposizione utile, anche se opera su un piano diverso rispetto alla richiesta, avanzata da Confindustria, di detassare i sussidi occasionali erogati ai dipendenti (quali, ad esempio, integrazioni alla CIG, una tantum mensili, gratifiche straordinarie, sussidi economici in caso di quarantena del dipendente o di un familiare, una tantum in caso di ricovero, etc.).
TRASPORTI
Per il settore dei trasporti e della mobilità, sono previste misure destinate soprattutto a incentivare l’acquisto di veicoli a basse emissioni e a compensare le perdite subite dalle imprese di trasporto passeggeri.
Riguardo gli incentivi al rinnovo del parco veicolare e agli investimenti delle imprese di trasporto sono previsti:
- l’incremento di 200 milioni di euro per il 2020 del Fondo per l’acquisto di veicoli a basse emissioni;
- il rifinanziamento di 300 milioni di euro per l’anno 2020 del fondo destinato all’acquisto di veicoli elettrici e ibridi;
- come anticipato, contributi per 90 milioni di euro per il 2020 per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuate da persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa;
- lo stanziamento di 70 milioni di euro per il 2020 per gli investimenti sostenuti dalle imprese di autotrasporto esercenti l’attività di trasporto di passeggeri su strada non soggetti ad obbligo di servizio pubblico.
Riguardo le misure compensative e di indennizzo, il provvedimento prevede:
- l’incremento del Fondo TPL per 400 milioni di euro per l’anno 2020, per compensare la riduzione dei ricavi tariffari nel periodo dal 23.02.2020 al 31.12.2020;
- istituzione presso il MIT di un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020 per ristorare i mancati ricavi nel periodo 23.02.2020 al 31.12.2020 del settore dei servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico;
- limite di spesa di 26,4 milioni di euro per l’anno 2020 per indennità ai lavoratori marittimi che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- limite di spesa di 35 milioni di euro per l’anno 2020 alle imprese armatoriali esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo per salvaguardare i livelli occupazionali e consentire la prosecuzione delle attività marittime essenziali alla continuità territoriale e all’efficienza del trasporto locale ed insulare via mare.
ALTRE MISURE
Si prevede che, al fine di sostenere il rafforzamento patrimoniale delle società pubbliche, con decreto del MEF, possa essere autorizzata la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate per un importo complessivo fino a 1,5 miliardi di euro in conto capitale per l’anno 2020. La norma sembra destinata a consentire un nuovo intervento relativo a MPS (sebbene manchi, al momento, la copertura finanziaria).
Il DL interviene anche sulle disposizioni (ancora da attuare) della Legge di Bilancio 2020 che, al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, hanno previsto un rimborso in denaro alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi (cashback). In base al testo finora disponibile, è previsto che il MEF, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emani disposizioni attuative per stabilire le condizioni e le modalità attuative della misura, inclusi i criteri per l’attribuzione del rimborso (anche in relazione ai volumi e alla frequenza degli acquisti), gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini del rimborso. Alla misura verrebbe destinato, a partire dal 2021, uno stanziamento di 1,75 miliardi di euro (che si aggiungerebbero alle risorse già previste dalla Legge di bilancio 2020).
Il DL proroga, poi, l’applicazione delle modalità organizzative semplificate di svolgimento delle assemblee, introdotte dal DL Cura Italia, per le SpA, società in accomandita per azioni, Srl, cooperative e mutue assicuratrici, convocate entro il 31 agosto 2020 e, fino al 15 ottobre 2020, le disposizioni per la sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi introdotte dal DL Liquidità e dal DL Rilancio (inizialmente la scadenza era il termine dello stato di emergenza).
Vi è poi una disposizione che riguarda il riassetto del Gruppo SACE, che si inserisce nel solco di quanto già previsto dall’articolo 3 del DL Liquidità e che andrà definito ai sensi di un accordo tra MEF e CDP e di un decreto MEF di concerto con il MAECI.
Viene poi rafforzata la disciplina del controllo delle modifiche agli assetti proprietari dei gestori dei mercati regolamentati. In particolare, si amplia il ventaglio delle fattispecie di acquisizioni o cessioni di partecipazioni nel capitale del gestore a fronte delle quali deve attivarsi l’obbligo di comunicazione alla Consob, che può opporsi laddove venga messa a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato. A quest’ultimo fine, vengono declinati i criteri in base ai quali la Consob deve valutare la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione. L’intervento appare significativo anche in vista delle possibili evoluzioni degli assetti proprietari di Borsa Italiana.
Viene altresì agevolata la conclusione di operazioni di concentrazione riguardanti imprese considerate come “qualificate”. Infatti, l’AGCM può eccezionalmente autorizzare operazioni concentrative, altrimenti vietate, per rilevanti interessi generali dell’economia nazionale. La misura statuisce che le predette imprese svolgono attività rispondenti a tali rilevanti interessi e, pertanto, le sottrae all’autorizzazione dell’AGCM, cui le operazioni in questione devono essere comunque preventivamente comunicate per l’eventuale adozione di misure necessarie a tutelare l’utenza dall’imposizioni di prezzi o altre eventuali condizioni contrattuali gravose.
Inoltre, il DL modifica la disposizione del DL Liquidità che sospendeva fino al 31 agosto 2020 i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a titoli di credito (vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito) emessi prima della data di entrata in vigore del DL Liquidità stesso, prevedendo che la sospensione fino al 31 agosto riguardi i titoli emessi prima della data di entrata in vigore del nuovo DL.
In ambito di regolamentazione dei giochi, viene attribuita all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di telecomunicazioni e agli operatori dei servizi telematici in genere l’oscuramento di siti che offrono prodotti o servizi con modalità non conformi alle normative vigenti, anche fiscali. La richiesta di oscuramento/rimozione dei contenuti può avere a oggetto anche software o procedure utilizzati per eludere i provvedimenti di censura. Si tratta di una disposizione critica, posto che l’inosservanza della richiesta dell’autorità comporta l’irrogazione di sanzioni pecuniarie ai fornitori dei servizi di telecomunicazione. Vengono inoltre dettate nuove regole per disciplinare l’applicazione dell’imposta sugli intrattenimenti per gli apparecchi da divertimento che non prevedono vincite in denaro.
Nell’ambito del fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale, è istituita un’apposita sezione per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali. Tale supporto può essere realizzato mediante interventi temporanei di partecipazione nel capitale di rischio con quote di minoranza, sottoscrizione di altri strumenti finanziari, nonché concessione di finanziamenti. L’intervento è rivolto solo agli enti fieristici, escludendo le società organizzatrici di fiere, e manca una misura che vada a ristorare le imprese del settore (enti fieristici, società organizzatrici di fiere), come più volte richiesto da Confindustria per supportare un settore strategico per la promozione del Made in Italy.
Per maggiori informazioni contattare gli uffici della sede Territoriale di riferimento.