Si informa che, con una norma inserita nella legge di conversione del decreto rilancio (Contratto di rete con causale di solidarietà) è stata disciplinata la possibilità di stipulare un contratto di rete per favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese appartenenti alle filiere che si sono trovate in particolare difficoltà economica a causa dello stato di crisi o di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Pertanto, le imprese che stipulano il contratto di rete per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le partecipanti potranno ricorrere agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi della normativa vigente, per perseguire le seguenti finalità:
- impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro;
- inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa;
- assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi
La normativa introdotta deroga inoltre alle disposizioni generali sia in ordine alla non necessità di uno specifico interesse del distaccante sia in ordine all’obbligo di pubblicità previsto (obbligo di iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti). Tale obbligo viene meno e viene assolto mediante sottoscrizione del contratto, in deroga alle modalità vigenti, “con l’assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro (tra cui Confindustria) rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori”.
Per ogni approfondimento e necessità di sottoscrizione dei contratti di cui trattasi è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.