Nel calcolo della soglia del 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi, tra i versamenti, deve essere considerata l’Iva relativa alle operazioni rese dalle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici alla Pa, obbligata allo split payment, e anche l’Iva assolta dal committente in regime di inversione contabile.
Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 53/E del 22 settembre 2020, arrivata in soccorso di quanti hanno chiesto come determinare “i complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi”, come previsto dall’articolo 17-bis, del D.lgs n. 241/1997.
In particolare, all’Agenzia è stato chiesto se, per calcolare tale soglia, le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici possano conteggiare i versamenti relativi alle operazioni soggette ai meccanismi della scissione dei pagamenti (split payment), e dell’inversione contabile (reverse charge), e anche se nel suddetto calcolo rientrino, tra i versamenti, l’“imposta teorica” corrispondente al reddito della società, imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e l’“imposta sul valore aggiunto teorica” risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall’ente controllante, nell’ipotesi di esercizio dell’opzione per la liquidazione Iva di gruppo. Il tutto nell’ambito della trasparenza fiscale.
Innanzitutto l’Agenzia ricorda che l’articolo 17-bis, comma 5 del D.lgs n. 241/1997 stabilisce che: “Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:
- risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”.
In particolare per quanto riguarda il requisito previsto alla lettera a) dell’articolo in esame l’Agenzia ritiene che, ai fini del calcolo della soglia del 10% dell’ammontare dei ricavi e dei compensi, tra i versamenti vada considerata anche l’Iva riguardante le operazioni effettuate dalle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici nei confronti della Pubblica amministrazione e ai soggetti ad essa equiparati, obbligati allo split payment.
E’ il cedente o il prestatore il soggetto su cui ricade il debito d’imposta nei confronti del Fisco per le operazioni rese nei confronti di una Pubblica amministrazione o di un soggetto ad essa assimilato come indicato dall’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e per contrastare i comportamenti fraudolenti viene spostato sulla Pa e soggetti assimilati l’obbligo di versare l’Iva (cfr circolare n. 1/2015).
Questi sono i motivi che inducono l’Agenzia a ritenere che nel calcolo della “soglia del 10%” vadano computate tra i versamenti delle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici le somme riguardanti l’Iva relativa alle operazioni soggette allo split payment.
Anche le operazioni soggette al regime del reverse charge rientrano nella “soglia” poiché tale meccanismo “comporta che gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore” ed è adottato dagli Stati Membri “in deroga alla procedura normale di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto …” al fine di “contrastare le frodi in particolari settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l’imposta che il cedente non provvede a versare all’erario” (cfr circolare n. 14/2015).
Analogamente a quanto già visto per lo split payment anche per queste operazioni, sempre per finalità antifrode, il versamento e, in questo caso, l’applicazione dell’imposta sono trasferiti dall’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice al committente, e, quindi l’Iva assolta da quest’ultimo può rientrare nel calcolo della “soglia del 10 per cento”.
Infine, l’Agenzia considera nel calcolo della “soglia del 10%”, tra i versamenti, anche l’“imposta teorica” corrispondente al reddito della società, imputato per trasparenza ai soci che provvedono al pagamento in caso di opzione per la trasparenza fiscale e l’“imposta sul valore aggiunto teorica” risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall’ente controllante, nel caso di opzione per la liquidazione Iva di gruppo in analogia con quanto già chiarito con la circolare n. 1/2020 per i soggetti aderenti al consolidato fiscale per i quali “(…) ai fini della determinazione dei complessivi versamenti del numeratore, può essere fatta valere anche l’«imposta teorica» corrispondente al reddito complessivo proprio di cui all’articolo 121 del TUIR attribuito al consolidato fiscale delle imposte”, dal momento che come nel regime del consolidato fiscale anche i regimi della trasparenza fiscale e della liquidazione Iva di gruppo, si contraddistinguono per il fatto che il debito tributario matura, in via autonoma, in capo a ciascuna delle società aderenti, che provvedono alla liquidazione della relativa imposta, mentre il solo assolvimento del debito tributario viene eseguito da un altro soggetto, legato al primo da rapporti di partecipazione e controllo.
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