Home News tematicheLavoro, relazioni industriali e welfare Decreto Agosto – Intervento Ammortizzatori Sociali – Istruzioni INPS

L’INPS, con recentissima circolare, ha illustrato nel dettaglio la procedura operativa per richiedere la proroga degli Ammortizzatori Sociali (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, CIG in Deroga e Fondo di Integrazione Salariale) introdotta dal Decreto Agosto, in vigore dal 15 agosto 2020, per eventi riconducibili all’emergenza sanitaria da Covid19.

Si riportano di seguito le principali novità.

DURATA

Gli ammortizzatori sociali previsti nel Decreto Agosto hanno una durata complessiva di n.18 settimane (n.9 + n.9) da potersi richiedere dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

MODALITA’ RICHIESTA

La richiesta dei trattamenti di CIGO e FIS va effettuata in due diverse fasi e con due differenti istanze:

  • la prima per un periodo pari a 9 settimane;
  • la seconda per ulteriori 9 settimane, concedibili ai datori di lavoro che abbiano interamente avuto autorizzato il precedente periodo di 9 settimane.

Si ricorda che il Decreto Agosto ha stabilito che i trattamenti concessi, in funzione delle precedenti normative (Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio) collocati in periodi successivi al 12 luglio 2020, non vengano cumulati con il nuovo periodo di n.18 settimane, ma ricompresi all’interno del primo periodo di n.9 settimane stabilite dal Decreto Agosto.

Rimangono vigenti le precedenti disposizioni in materia di informativa e consultazione sindacale.

TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE (NOVITA’)

L’INPS prevede nella circolare lo slittamento del termine al 31 ottobre 2020 della presentazione delle istanze per il primo periodo, il cui termine era stato inizialmente fissato al 30 settembre 2020 dal Decreto Agosto.

In caso di richiesta di PAGAMENTO DIRETTO delle indennità da parte dell’INPS nei confronti del lavoratore, resta confermata la procedura vigente, anche relativamente all’anticipo del 40% delle indennità e del successivo saldo, con l’invio a cura del datore di lavoro all’INPS dei dati necessari per il pagamento delle somme dovute, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di trattamento, ovvero, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

Anche i termini di trasmissione dei dati per il pagamento diretto delle indennità relative al primo periodo, vengono prorogati dal 30 settembre al 31 ottobre 2020.

Le istanze relative ai periodi successivi, andranno inoltrate all’INPS entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività.

PROROGA SECONDO PERIODO DI n.9 SETTIMANE – CONTRIBUTO ADDIZIONALE (NOVITA’)

Il secondo periodo di n.9 settimane di trattamenti è concesso senza oneri aggiuntivi per quei datori di lavoro che, confrontando il fatturato del primo semestre 2020 con quello del 2019, abbiano subito una riduzione di fatturato pari almeno al 20%.

Qualora tale riduzione sia in misura inferiore al 20%, l’azienda dovrà corrispondere un contributo addizionale del 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione d’attività.

In caso di assenza di riduzione del fatturato, il contributo addizionale dovuto sarà pari al 18%.

Le aziende richiedenti dovranno completare le istanze allegando una specifica dichiarazione di responsabilità ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2020, nella quale autocertifichino la situazione relativa al fatturato e, di conseguenza, la spettanza o meno, dell’esonero del versamento del contributo addizionale.

CAUSALI ISTANZE DI RICHIESTA AMMORTIZZATORI SOCIALI (NOVITA’)

Le istanze telematiche dovranno avere le seguenti causali:

  • “COVID19 nazionale” per le prime n.9 settimane;
  • “COVID19 con fatturato” per il secondo periodo di n.9 settimane.

CIG IN DEROGA

La domanda di CIG in Deroga deve essere inviata esclusivamente all’INPS, con l’esclusione di qualsiasi adempimento nei confronti delle REGIONI, a seguito alla definizione di una informativa sindacale ovvero successivo accordo sindacale, se richiesto, tra l’azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Resta confermata l’esclusione dell’esonero di tale obbligo per le aziende con meno di n.5 dipendenti.

Gli uffici della sede Territoriale di riferimento, restano a disposizione per ogni necessità e supporto.

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