In seguito alla pubblicazione in gazzetta ufficiale dei decreti legislativi che recepiscono il pacchetto europeo sull’economia circolare (cfr. notizia “Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti Economia circolare”), si informa che è stata predisposta una organica nota contenente le prime indicazioni operative relative alle disposizioni di maggiore interesse per le Imprese introdotte con il decreto legislativo “Attuazione della direttiva relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”.
La nota contiene una utile appendice con il testo coordinato degli articoli modificati (art. 183 su definizione rifiuti, art 184 su classificazione rifiuti, art. 184-ter su cessazione qualifica di rifiuto, art. 188 su responsabilità della gestione dei rifiuti, art. 185-bis su deposito temporaneo prima della raccolta, art. 188-bis sul sistema di tracciabilità dei rifiuti, art. 190 sui registri carico e scarico, art. 193 su trasporto rifiuti, art. 193-bis su trasporto intermodale dei rifiuti).
La nota interviene, tra le altre, sulle misure che prevedono obblighi immediati e altre che entreranno in vigore successivamente e altre ancora che prevedono misure attuative ed in particolare: DISPOSIZIONI DI PIU’ IMMEDIATA APPLICAZIONE (definizioni varie, deposito temporaneo rifiuti, classificazione rifiuti, responsabilità del produttore, sistema tracciabilità rifiuti, mud, registri e formulari, trasporti intermodali, trasporto rifiuti, sanzioni amministrative, rifiuti prodotti da piccole attività di manutenzioni edili e movimentazioni materiali, tolto d’opera per piccole attività di manutenzione, trasporto di piccoli quantitativi di rifiuti derivanti da attività di manutenzione (es: piccoli interventi edilizi, attività di pulizie), cessazione qualifica di rifiuto, rifiuti urbani e tariffe in riferimento all’abolizione dall’1-1-2021 dell’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. DISPOSIZIONI CHE ENTRANO IN VIGORE SUCCESSIVAMENTE O RICHIEDONO PROVVEDIMENTI ATTUATIVI (responsabilità estesa del produttore, la prevenzione della produzione di rifiuti con dettagliata indicazione delle misure che a tal fine dovranno essere contenute ed attuate con apposito programma nazional di prevenzione, i rifiuti organici con indicazioni programmatiche per l’ottimizazione della loro gestione, il sistema di tracciabilità tramite RENTRI, il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI con la,previsione di decreto ministeriale di semplificazione delle relative procedure. la programmazione generale con l’introduzione di un inedito programma nazionale per la gestione dei rifiuti (nuovo articolo 198-bis) e la pianificazione regionale la raccolta differenziata e gli obiettivi da raggiungere con l’introduzione di regole per il loro calcolo.
ETICHETTATURA IMBALLAGI
Si informa che, in relazione alla criticità sorta con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato decreto legislativo, si è svolta una riunione tra Confindustria e Ministero dell’Ambiente, volta a superare le problematiche insorte. Con il Ministero è stato discusso un intervento normativo in tempi rapidi contenente un regime transitorio ai fini dell’adeguamento ai nuovi obblighi, che nel frattempo saranno specificati per le imprese, in modo da dare indicazioni certe.
A seguito della modifica operata, l’attuale formulazione del comma di riferimento è la seguente:
“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.
La precedente formulazione della disposizione, nello stabilire che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati, rimandava ad un decreto ministeriale la fissazione delle modalità e delle regole di marcatura, viceversa, la nuova formulazione, che è entrata in vigore dal 26 settembre 2020 pone in capo ai produttori obblighi informativi importanti e di dubbia interpretazione.
A ciò si aggiunge il sistema sanzionatorio, che pur non essendo stato modificato dal d.lgs. n. 116 del 2020, resta pienamente operativo in relazione alla nuova disciplina sui criteri informativi degli imballaggi. L’articolo 261 del Codice dell’Ambiente, che reca appunto il regime sanzionatorio previsto per la disciplina sugli imballaggi, dispone al comma 3 che: “La violazione dei divieti di cui all’articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila duecento euro a quarantamila euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5”.
Confindustria si è attivata con il Ministero al fine di ottenere un intervento urgente da parte dell’amministrazione con cui si indicano esplicitamente le modalità attraverso le quali procedere all’etichettatura degli imballaggi, a mente del nuovo comma 5 dell’articolo 219 e, soprattutto, un adeguato periodo transitorio per evitare pregiudizi agli operatori e consentirgli di adeguarsi.
La nota esplicativa può essere richiesta presso gli uffici della sede territoriale di riferimento.