Home News tematicheLavoro, relazioni industriali e welfare COVID-19 – Proroga delle misure di emergenza – I riflessi sui differimenti termini in materia di Ammortizzatori sociali e sullo Smart Working

COVID-19 – Proroga delle misure di emergenza – I riflessi sui differimenti termini in materia di Ammortizzatori sociali e sullo Smart Working

di Unindustria Calabria

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge recante “misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, le cui disposizioni sono entrate in vigore l’8 ottobre 2020.

E’ stata, inoltre, pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 che ha prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

In via preliminare, si segnala che all’art. 3 del decreto in parola è stato previsto il differimento, al 31 ottobre 2020, di alcuni termini previsti dal  c.d. “Decreto di Agosto”, in materia di ammortizzatori sociali.

In particolare,  sono stati posticipati al 31 ottobre 2020 i termini di invio delle domande e dei dati di pagamento che, in via ordinaria, sarebbero scaduti tra il 1° e il 31 agosto e che lo stesso Decreto Agosto aveva differito al 30 settembre 2020.

Il differimento al 31 ottobre riguarda anche i termini decadenziali per l’invio delle domande e dei dati di pagamento scaduti entro il 31 luglio 2020 e già differiti al 31 agosto 2020.

LAVORO AGILE ( SMART WORKING)

E’ stata stabilita, in ragione della proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021  la proroga alla stessa data del diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus nonché la possibilità per i datori di lavoro privati di attivare tale modalità di lavoro  anche in assenza degli accordi individuali previsti e mantenendo le attuali modalità semplificate.

E’ stata, inoltre, prevista la proroga al 31 gennaio 2021 delle seguenti disposizioni: possibilità di adottare tutte le misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, ivi compreso il rispetto dei protocolli anti-contagio di settore e le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

E’ stata, inoltre, confermata, fino alla citata data del 31 dicembre prossimo, la vigenza dell’attuale normativa sulla produzione, importazione e commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.

L’art. 4 ha, invece, modificato l’allegato XLVI del D.Lgs n. 81/2008, inserendo SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici, nella sezione VIRUS.

L’articolo recepisce la Direttiva n. 2020/739 del 3 giugno 2020 che modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE, la quale si applica alle attività in cui i lavoratori sono esposti ad agenti biologici a causa della loro prestazione lavorativa. Pertanto, tale previsione non si applica ai lavoratori edili.

Previsto, infine, all’art. 5, l’obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione per le vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque nel rispetto dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le specifiche attività economiche, produttive e sociali.

Gli uffici delle sedi Territoriali di riferimento restano a disposizione per ogni necessità e chiarimenti.

Articoli correlati

 Copyright 2016-2024 All Rights Reserved Unindustria Calabria - C.F.: 97081270791