Convertito in legge il decreto semplificazioni . Di seguito le modifiche in materia di procedure ambientali in vigore dal 15 settembre 2020.
COMMA 1 LETTERA I BIS semplificazione della riemissione di un provvedimento di VIA annullato : Il nuovo articolo 21-decies della Legge n. 241/1990 prevede che, laddove un provvedimento finale di VIA sia stato annullato per vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento, il soggetto interessato possa richiedere all’amministrazione l’attivazione di un procedimento semplificato finalizzato ad ottenere la riadozione del provvedimento annullato. La norma consente la possibilità di riottenere, con un iter semplificato, il provvedimento finale invalidato dal giudice amministrativo per vizi inerenti il procedimento che potranno essere “sanati” dall’amministrazione competente a fronte di una richiesta da parte dell’interessato.
– Comma 2
Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali provvedono a verificare e rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei propri procedimenti.
Art. 13 – Conferenza di servizi accelerata:Confermata senza alcuna modifica la previsione che fino al 31 dicembre 2021 consente alle amministrazioni, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza decisoria, di poter adottare la conferenza di servizi semplificata (art. 14bis della Legge 241/90) con termini e procedure diverse da quelle ordinarie (es. 60 giorni per tutte le amministrazione che sono tenute a rilasciare i pareri anche per quelle es. paesaggistici il cui termine ordinario è invece di 90 gg).
Art. 15 – Agenda per la semplificazione: Si prevede l’adozione, anche per gli anni 2020-2023, dell’ Agenda per la semplificazione condivisa tra Regioni ed Enti locali per la previsione di nuove misure di semplificazione .
Art. 50 – Semplificazioni procedura di VIA: La norma interviene a modificare, con l’obiettivo di semplificare alcuni passaggi procedurali, il procedimento di VIA disciplinato dal D.Lgs. 152/2006. Le disposizioni introdotte dall’articolo 50 si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL.
Tra le novità rispetto alla disciplina previgente si segnalano:
- la riduzione dei termini in varie fasi del procedimento (sia per la verifica di assoggettabilità a VIA che per la VIA);
- la semplificazione di alcuni momenti decisionali;
- la possibilità per il richiedente di presentare ai fini del rilascio della VIA sia il progetto di fattibilità sia, ove possibile, il progetto definitivo;
- la previsione di poteri sostitutivi in caso di inerzia nella conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA che di VIA;
- la previsione, che alla conferenza di servizi decisoria, partecipino tutte le amministrazioni interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente e necessari per la realizzazione dell’opera;
- l’allungamento dei tempi per la consultazione del pubblico per i progetti proposti da altri Stati membri con effetti significativi sull’ambiente.
Tra gli emendamenti approvati in sede di conversione è stata inserita una disposizione che prevede l’emanazione, con uno o più decreti del ministero dell’Ambiente, delle norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale. Al fine di accelerare le procedure di valutazione ambientale per i progetti – che saranno definiti con successivi DM da adottarsi entro 120 giorni – rientranti nel PNIEC (Piano per l’energia e il clima) la norma prevede poi l’istituzione di una Commissione a ciò dedicata e posta alle dipendenze funzionali del ministero dell’Ambiente (massimo 20 componenti rinnovabili per una sola volta e in carica per 4 anni). Ciò dovrebbe consentire a tale nuova Commissione di focalizzare
l’esame sui tali progetti sottraendoli alle attività dell’esistente Commissione VIA/VAS. Per la VIA di tali interventi sono previsti termini più brevi di quelli ordinari.
Art. 51 – Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche : La norma prevede che, entro il 31 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio, insieme al Ministro dell’ambiente, individui una serie di interventi urgenti finalizzati all’incremento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche. Una volta individuati gli interventi il proponente dovrà presentare, ai fini di una valutazione preliminare, gli elementi utili a descrivere l’intervento e la sua localizzazione, al fine di definire se il progetto debba essere o meno assoggettato a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA. Il Ministero dell’ambiente esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Per la realizzazione o la modifica delle suddette tipologie di opere la durata del provvedimento di VIA non potrà essere inferiore a 10 anni (in deroga all’ordinaria previsione che stabilisce una durata minima di 5 anni). In relazione ai medesimi interventi, anche la durata dell’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica è stata estesa da 5 a 10 anni.
Art. 52 – Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica:
La norma introduce una particolare procedura per favorire la realizzazione di opere nelle aree che, anche se non direttamente oggetto di interventi bonifica, rientrano però all’interno del perimetro di siti da bonificare, ricalcando in parte quanto già previsto dall’art. 34 del dl 133/2014. L’obiettivo è quello di promuovere una rivitalizzazione economica delle aree interessate, dando nuovo impulso al processo di bonifica dei siti contaminati. A tal fine sono individuati specifici interventi che è possibile realizzare in tali aree/porzioni di aree e delineato un particolare iter per verificare la fattibilità, sotto il profilo ambientale, di questi interventi. In sede di conversione in legge, è stata peraltro introdotta la previsione che, ove l’indagine preliminare accerti che il livello delle CSC Concentrazione Soglia di Contaminazione, non sia stato superato, per i siti di interesse nazionale (SIN) il procedimento di bonifica si conclude.
Art. 53 – Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale:
La norma è finalizzata ad introdurre una serie di semplificazioni procedurali per la bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN) (es. accorpamento delle fasi della caratterizzazione e dell’analisi di rischio), accelerando la fase di predisposizione del progetto di bonifica e la riduzione dei passaggi amministrativi intermedi.
Durante l’esame parlamentare sono state introdotte alcune modifiche in linea con quanto auspicato dall’Ance, ossia:
- la previsione di termini certi per la procedura di validazione del Piano di indagini preliminari da parte dell’ISPRA;
- l’inserimento dell’istituto del silenzio assenso nel caso non sia stato superato il livello delle CSC, a condizione che sia avvenuto il ripristino dell’area contaminata e siano decorsi 90 giorni dalla presentazione dell’autocertificazione;
- la specificazione che la certificazione di avvenuta bonifica rilasciata anche per la sola matrice suolo, può avvenire anche a stralcio in relazione singole aree catastalmente individuate;
- la previsione che, in caso di compravendita di aree industriali ubicate nei SIN, il Ministero dell’ambiente (MATTM), su istanza degli interessati, autorizzi entro 30 giorni la voltura dell’autorizzazione di cui all’art. 242 del D.lgs. 152/2006.
Le modifiche introdotte sono, in linea generale, positive in quanto finalizzate ad assicurare la perentorietà dei termini per la P.A., una maggiore certezza per la conclusione del procedimento,
anche attraverso il ricorso all’istituto del silenzio assenso, nonché la possibilità di ottenere la certificazione di avvenuta bonifica a stralcio.