Il decreto Legge (c.d. Decreto Agosto), ora convertito in legge, tra le disposizioni introdotte in materia di lavoro, ha previsto che la proroga della sospensione dei licenziamenti in generale e dei licenziamenti collettivi, prevista dallo stesso Decreto, non trovi applicazione in alcuni casi specifici. Tra questi, l’ipotesi di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
Tenuto conto della previsione contrattuale, del C.C.N.L. chimica, che consente di mantenere, a seguito di accordi aziendali, l’iscrizione a FASCHIM per i lavoratori coinvolti nelle procedure per licenziamenti collettivi, le Parti firmatarie del C.C.N.L. hanno convenuto una interpretazione congiunta di tale norma contrattuale ritenendo la stessa applicabile anche ai casi, sopra citati, di risoluzioni consensuali derivanti da accordi collettivi di fatto sostitutivi delle procedure per licenziamenti collettivi.
Tale facoltà sarà possibile sino alla vigente sospensione delle procedure di cui alla legge 223/91.
Sino a tale momento, quindi, nelle trattative per gli accordi collettivi di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro previsti da un articolo del decreto agosto, si potrà tener conto di questa opportunità ovvero la durata del trattamento di disoccupazione NASPI riconosciuto ad ogni lavoratore interessato.
Gli uffici delle sedi Territoriali di riferimento sono a disposizione per ogni assistenza nelle eventuali trattative per gli accordi collettivi di incentivo alla risoluzione dei rapporti di lavoro anche riguardo alla migliore utilizzo di questa opportunità.