E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge Agosto recante “misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, in vigore dal 14 ottobre 2014.
Relativamente alle novità in materia di lavoro evidenziamo, di seguito, le conferme e le novità apportate dalla citata legge.
Art. 1 – Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga – ARTICOLO NON MODIFICATO
I datori di lavoro che, nel 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica Covid-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cigo, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga Covid per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane. Le complessive 18 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Le ulteriori nove settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro cui sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane; inoltre, è previsto che per tali ulteriori settimane debba essere versato un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019. Al di sotto di un certo fatturato il contributo aggiuntivo on è dovuto.
Su tale disciplina l’Inps ha fornito gli opportuni chiarimenti con vari messaggi .
Art. 3 – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – ARTICOLO NON MODIFICATO
L’articolo disciplina, a determinate condizioni, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende private che non richiedono trattamenti di cassa integrazione e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020.
Su tale disciplina l’Inps ha fornito gli opportuni chiarimenti con apposita circolare.
Art. 4 – Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze – ARTICOLO NON MODIFICATO
Viene potenziato il Fondo nuove competenze, triplicando le risorse stanziate e consentendo di dedicare una parte delle ore di lavoro alla formazione dei dipendenti senza diminuzione della retribuzione per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.
Art. 5 – Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL – ARTICOLO NON MODIFICATO
Le prestazioni di NASPI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza.
Art. 6 – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato – ARTICOLO NON MODIFICATO
L’articolo prevede, fino al 31 dicembre prossimo, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Art. 8 – Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di contratti di somministrazione – ARTICOLO INTEGRATO (le parti in grassetto)
L’articolo conferma la possibilità di rinnovare o prorogare contratti a termine “senza causale” (in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo n. 81/2015), per un periodo massimo di 12 mesi, ma sempre nel rispetto del principio della durata massima complessiva dei 24 mesi, e “per una sola volta”.
E’ possibile il rinnovo o la proroga “acausale” fino al 31 dicembre 2020. Tale data è da considerarsi quale termine ultimo per la formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo e non della durata che può continuare anche nel 2021. (su tale punto l’INL ha fornito gli opportuni chiarimenti).
La legge di conversione ha previsto, inoltre, che nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato, l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. Tale disposizione ha efficacia fino al 31 dicembre 2021.
Art. 14 – Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo – ARTICOLO MODIFICATO (le parti in grassetto)
L’articolo 14 disciplina il “blocco” dei licenziamenti.
L’articolo in questione proroga fino al 31 dicembre 2020 il blocco dei licenziamenti per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica, ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali.
Il blocco non si applica – oltre che al personale già impiegato nell’appalto e riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore – anche nelle seguenti fattispecie:
- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, sempre che nel corso della liquidazione della società non si configuri un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, ai sensi dell’art. 2112 c.c.;
- ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo medesimo;
- licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.
Su tale disciplina l’INL ha fornito gli opportuni chiarimenti con apposita circolare .
La legge di conversione ha abrogato il comma 4 che consentiva al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di revocare il recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, effettuato nel 2020, a condizione della contestuale richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, ai sensi delle disposizioni sul Covid19.( Operando il divieto di licenziamento ci si riferiva, naturalmente, ai pochi casi in cui è possibile licenziare o ai licenziamenti illeggitimi in deroga al divieto).
Articolo 21-bis. Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici – ARTICOLO NUOVO
La legge di conversione ha previsto la possibilità, per i periodi compresi entro il 31/12/2020, per il genitore lavoratore dipendente, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di 14 anni, disposta dalla ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati. È altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
Se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura suddetta, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di 14 anni, usufruendo dello specifico congedo per il quale è previsto il riconoscimento, in luogo della retribuzione, di un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa.
Articolo 21-ter. Lavoro agile per genitori con figli con disabilità – ARTICOLO NUOVO
La legge di conversione ha riconosciuto il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, fino al 30 giugno 2021, per i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della L. n. 104/1992, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.
Articolo 26. Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena – ARTICOLO MODIFICATO ED INTEGRATO
La legge di conversione ha disposto che, fino al 15 ottobre 2020, il periodo di assenza dal lavoro è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto delle competenti autorità sanitarie e del medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, per i dipendenti in possesso di certificazione, rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, comma 3 della L. n. 104/92 (cd. “fragili”). E’ stato, altresì, introdotto il divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa delle predette assenze dal lavoro .
E’ inoltre disposto che, a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori di cui sopra svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto .
Art. 27 – Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate -Decontribuzione Sud – ARTICOLO NON MODIFICATO
Al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-19, in aree caratterizzate da grave situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni del sud cosidette svantaggiate , un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’agevolazione, concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, è soggetta all’autorizzazione della Commissione europea.
Gli uffici della Confindustria Territoriale di riferimento sono a disposizione per ogni necessità di chiarimenti ed assistenze.