Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il DPCM, concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2020.
Il provvedimento prevede l’ammissione in Italia, per motivi di lavoro, di cittadini non comunitari entro una quota massima di 30.850 unità, di cui 12.850 unità per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo e 18.000 unità per lavoro stagionale.
Per quanto di interesse, nell’ambito della predetta quota di 12.850 unità è contemplato l’ingresso di:
- 6.000 lavoratori per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero, cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:
- 4.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina (con riguardo al settore dell’autotrasporto merci per conto terzi, sono ammessi in Italia solo i cittadini dei Paesi che rilascino patenti di guida equipollenti alla categoria CE e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità);
- 1.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2020 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.
- 100 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 286/1998;
- 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.
Nell’ambito della medesima quota di 12.850 unità è inoltre autorizzata:
- la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
- 4.060 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
- 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
La conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale e di 20 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
Le 18.000 quote per lavoro stagionale sono riservate ai lavoratori di varie nazionalità e, nell’ambito di questa quota, 6.000 domande sono per assunzioni in agricoltura.
Sull’argomento, il Ministero dell’Interno ha diramato una apposita circolare che fornisce le istruzioni operative per la presentazione delle domande da parte delle imprese, con indicazioni specifiche sulla modulistica.
Dal 13 ottobre 2020, è disponibile on-line l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda che potranno essere presentati esclusivamente per via telematica e previo accesso al sistema dello Sportello Unico con identità SPID.
Per le categorie di lavoratori richiamate le istanze possono essere inoltrate a partire dalle ore 9 del 22 ottobre 2020, con eccezione delle domande inerenti i lavoratori di cui alla predetta lettera b) che dovranno essere inviate a decorrere dal 27 ottobre 2020.
Tutte le istanze possono essere presentate fino al 31 dicembre 2020.