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La Commissione europea, lo scorso 13 ottobre, ha prorogato e ampliato la portata del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione (2020/C 91 I/01) e successive modifiche), estendendone la validità fino al 30 giugno 2021, con l’eccezione delle misure di ricapitalizzazione che saranno concedibili fino al 30 settembre 2021.
Sarà, quindi, possibile concedere misure di aiuto fino alle predette date.
Tale modifica (la quarta) apportata al Quadro, inoltre, introduce:
- la possibilità per gli Stati membri di prevedere aiuti di Stato per consentire il sostegno delle imprese che subiscono un calo del fatturato durante il periodo ammissibile (compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 giugno 2021) di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019 a causa della pandemia. Il sostegno potrà contribuire a coprire una parte dei costi fissi dei beneficiari che non sono coperti dalle loro entrate, fino a un importo massimo di 3 milioni di € per impresa. L’intensità di aiuto è pari al 70% per le imprese medie e grandi e del 90% per le imprese micro e piccole;
- modifiche alle condizioni previste per le misure di ricapitalizzazione. In particolare, per quanto riguarda l’uscita dello Stato dalla ricapitalizzazione delle imprese di cui era azionista prima della ricapitalizzazione, si permette allo Stato di uscire dal capitale proprio di tali imprese mediante una valutazione indipendente, ripristinando nel contempo la sua precedente partecipazione azionaria e mantenendo le misure di salvaguardia per preservare un’effettiva concorrenza nel mercato unico;
- la proroga, fino al 30 giugno 2021, dell’esclusione temporanea dei paesi dall’elenco di quelli “con rischi assicurabili sul mercato” ai sensi della comunicazione sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine.
Il testo integrale della quarta modifica al Quadro temporaneo è disponibile al seguente link.
Per ulteriori necessità contattare la territoriale di riferimento.