Home News tematicheEconomia e innovazione Rateizzazione e sospensione di versamenti e accertamenti (Decreto Agosto)

Rateizzazione e sospensione di versamenti e accertamenti (Decreto Agosto)

di Unindustria Calabria

Il DL Agosto ha previsto il rinvio di una serie di appuntamenti per alleggerire cittadini e imprese dalle difficoltà causate dalla pandemia.

Il provvedimento estende l’arco temporale degli interventi agevolativi già contenuti nel decreto “Cura Italia” (DL 18/2020) e nel successivo decreto Rilancio (DL 34/2020).

In particolare, il nuovo provvedimento differisce al 15 ottobre (prima era il 31 agosto) il termine “finale” della sospensione della notifica di nuove cartelle e dell’invio di altri atti della riscossione, compresa la possibilità per l’Agenzia di avviare azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Più tempo anche per i pagamenti derivanti dalle cartelle, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020, dal 21 febbraio 2020), che resteranno sospesi fino al 15 ottobre 2020 e dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, dunque entro il 30 novembre 2020.

La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate dei piani di dilazione in scadenza tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020. I pagamenti delle rate sospese dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

Per tutte le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 e per i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 15 ottobre 2020, la decadenza della dilazione si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché delle 5 ordinariamente previste.

Dal 16 ottobre 2020, dunque, ripartono cartelle e pignoramenti, nonché i versamenti delle rateazioni in corso con agenzia delle Entrate e riscossione.

Per i soggetti che invece non avevano debiti scaduti all’8 marzo scorso, l’agente della riscossione dovrà attendere il 1° dicembre 2020.

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