Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (c.d. “DL Agosto”), è stato convertito con la legge 13 ottobre 2020 n. 126.
Si riportano le modifiche apportate al decreto con la conversione in legge.
Fondo di Garanzia per le PMI
Come proposto da Confindustria, è prevista l’estensione della copertura del Fondo di garanzia per le PMI nell’ambito delle misure introdotte dall’articolo 13 del decreto-legge n. 23/2020 (cd. Decreto Liquidità), anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà (art. 64, comma 3-bis). Tale possibilità è da tempo espressamente prevista della Disposizioni operative che disciplinano il funzionamento del Fondo che prevedevano però che l’utilizzo della stessa possibilità determinava l’inammissibilità dell’impresa per nuove domande di garanzia. In assenza di un esplicito coordinamento tra le norme e disposizioni operative in essere prima della crisi e delle nuove norme emanate col DL Liquidità, le imprese che si sono avvalse della suddetta facoltà erano pertanto rimaste escluse dall’accesso al Fondo. Esclusione che creava un forte pregiudizio a danno di tali imprese che sono però spesso in bonis; non vi è infatti alcun collegamento formale tra l’accesso alla suddetta misura del Fondo e l’eventuale classificazione dell’impresa (come impresa in difficoltà o con esposizioni deteriorate) ai sensi della normativa fallimentare e bancaria. La modifica apportata dal DL Agosto ha pertanto rimosso questa discriminazione, prevedendo che le imprese che abbiano ottenuto un prolungamento della garanzia in essere per temporanea difficoltà possano essere garantite dal Fondo alla sola condizione che non ricadano nelle fattispecie esplicitamente escluse dall’intervento (es: imprese in sofferenza). La modifica andrà a beneficio di circa 7.000 imprese italiane. Sempre per quanto riguarda il Fondo di garanzia, vengono inoltre chiarite le modalità di calcolo dei dipendenti ai fini dell’individuazione delle midcap (art. 64-bis) e viene estesa a tutte le persone fisiche esercenti attività finanziarie e assicurative previste dalla sezione K del codice ATECO la possibilità di accedere alla misura dell’articolo 13 del DL Liquidità che prevede garanzie al 100% su finanziamenti fino a 30mila euro (in precedenza tale possibilità era limitata ad agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker) (art. 64 comma 1-bis).
Garanzia SACE
In linea con quanto proposto da Confindustria, è stato consentito l’accesso alle garanzie erogate da SACE anche alle imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria (cd. piano attestato) (art. 64, comma 1-ter). Tale ammissione è consentita a condizione che le imprese, alla data di presentazione della domanda, non abbiano esposizioni classificabili come deteriorate, non presentino importi in arretrato e il finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria. Analoga possibilità non è stata però prevista, come più volte sollecitato da Confindustria, anche per il Fondo di Garanzia per le PMI. Si ritiene che le PMI che si trovino nelle condizioni sopra indicate, non potendo accedere al Fondo di Garanzia, potranno comunque rivolgersi direttamente a SACE (superando la norma di legge che impone loro di esaurire prima il plafond di 5 milioni del Fondo), le cui garanzie sono però onerose. Per quanto riguarda le garanzie SACE viene inoltre modificata, come più volte sollecitato da Confindustria, la disposizione del DL Liquidità che imponeva alle imprese di movimentare il conto corrente dedicato sul quale vengono accreditati i finanziamenti garantiti indicando una specifica locuzione nella causale di pagamento (art. 77, comma 2-bis). Tale previsione si era rivelata problematica in relazione a diverse tipologie di pagamenti, comunque consentiti dall’agevolazione, per i quali non è possibile inserire causale (es: F24). Ai sensi della modifica del DL Agosto le imprese devono indicare la specifica locuzione sopra richiamata nella richiesta di utilizzo del finanziamento; resta da verificare l’applicazione pratica di tale modifica.
Moratoria alle imprese del comparto turistico
In tema di moratoria di legge, viene definito il campo di applicazione della misura che prevede l’estensione delle sospensioni della moratoria di legge a imprese del comparto turistico fino al 31 marzo 2020 (art. 77, comma 2). In particolare, vi rientrano le imprese come individuate dall’articolo 61, del DL Cura Italia (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, aziende termali, centri per il benessere, soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici, soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica).
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