L’INPS ha fornito le indicazioni operative per la fruizione della cosiddetta “decontribuzione SUD”, ossia la riduzione della contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro.
La circolare istituisce degli specifici codici da utilizzare nella denuncia individuale relativa ai flussi UNIEMENS a partire da quella relativa ad ottobre 2020.
Di seguito, una sintesi della misura, con riserva di fornire, con successive comunicazioni, ulteriori eventuali informazioni ed approfondimenti.
DECONTRIBUZIONE SUD – 30%
A CHI SI RIVOLGE
Beneficiari sono i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che hanno in corso rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’ambito territoriale dell’incentivo è collegato alla sede di lavoro che deve trovarsi in Regioni che, nel 2018, presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90% e presentavano un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Pertanto, l’agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Il beneficio contributivo si applica ai lavoratori già in forza con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale, siano essi a tempo indeterminato che determinato, ovvero con contratti di apprendistato.
A QUANTO AMMONTA
La misura dell’incentivo è pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
DURATA DELL’INCENTIVO
L’incentivo si applica per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.
La misura, previa apposita autorizzazione dell’Unione Europea, potrà essere estesa fino al 2026 nella misura del 30% (per poi scendere al 20% nel 2027 e al 10% nel 2029).
REQUISITI
Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, avendo natura di beneficio contributivo, è subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:
– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Gli uffici della sede Territoriale di riferimento restano a disposizione per ogni necessità e chiarimento.