Sono state fornite dall’INPS le istruzioni operative connesse alla fruizione dell’esonero contributivo relativo al cosiddetto IO Lavoro (IncentivO Lavoro).
L’agevolazione si applica alle assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, ivi compresi i contratti di apprendistato e le trasformazioni di contratti a tempo determinato, effettuate dai datori di lavoro tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Le istruzioni arrivano a distanza di diversi mesi dalla emanazione degli specifici decreti da parte di ANPAL e, pertanto, l’esonero contributivo potrà avere efficacia retroattiva.
A CHI SPETTA
L’incentivo in esame spetta a tutti i datori di lavoro privati che assumano con contratto a tempo indeterminato, anche di apprendistato ed anche in caso di trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
CATEGORIE DI SOGGETTI INTERESSATI
Le assunzioni debbono riguardare soggetti in stato di disoccupazione (requisito non richiesto in caso di trasformazione di rapporto a tempo determinato in tempo indeterminato).
Sono incentivabili anche le assunzioni di lavoratori il cui reddito sia stato inferiore ad € 8.145,00 lordi nell’anno se da lavoro dipendente e ad € 4.800,00 lordi se da lavoro autonomo.
Tutti i soggetti interessati debbono aver dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro attraverso il competente Centro per l’Impiego.
E’ sufficiente che il lavoratore, alla data di assunzione, abbia un’età compresa tra i 16 e i 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio e che lo stesso risulti disoccupato.
In caso di soggetto che abbia già compiuto 25 anni di età alla data dell’assunzione, oltre al requisito dello stato di disoccupazione, dovrà risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (cosiddetti “lavoratori svantaggiati”).
Si intende privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti la data dell’evento agevolato, non abbia prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non abbia svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito eccedente le soglie già sopra indicate.
Fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro determinato in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve aver intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi durata, con lo stesso datore di lavoro che beneficerà dell’incentivo IO Lavoro.
Nelle ipotesi di assunzione a scopo di somministrazione, la valutazione di tale ultimo requisito va effettuata in capo all’impresa utilizzatrice.
MISURA DELL’INCENTIVO
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per un periodo di 12 mesi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e per un importo massimo di € 8.060,00 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione.
MODALITA’ DI RICHIESTA DELL’INCENTIVO
Il datore di lavoro dovrà presentare apposita istanza di ammissione al beneficio all’INPS mediante l’apposita procedura telematica.
L’istituto autorizza le istanze in base all’ordine cronologico di presentazione.
Le richieste che perverranno nei primi 10 giorni successivi all’attivazione della procedura telematica, decorrenti dalla data di pubblicazione della circolare INPS, saranno elaborate tenendo conto della data di assunzione.
Per le istanze inviate successivamente alla data di lavorazione cumulativa degli incentivi con decorrenza dalla data di assunzione, si terrà conto esclusivamente dell’ordine cronologico di presentazione della richiesta.
Il datore di lavoro, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, dovrà, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata.
COMPATIBILITA’ CON LA NORMATIVA COMUNITARIA
L’incentivo costituisce Aiuto di Stato e pertanto rientra nel Regolamento n.1047/2013, artt. 107 e 108 (De Minimis) ovvero Regolamento n.651/2014 che consente di superare la soglia degli aiuti concessi in regime De Minimis a patto che l’assunzione generi un incremento netto dell’occupazione aziendale, secondo le procedure già note per analoghe forme di incentivazione.
CUMULABILITA’
L’incentivo è cumulabile con gli esoneri strutturali per l’occupazione giovanile (Legge 205/2017), con altri specifici incentivi e con gli incentivi connessi all’assunzione di percettori di reddito di cittadinanza.
Gli uffici della sede Territoriale di riferimento sono a disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento dei casi specifici.