Pubblicato dall’ANPAL l’Avviso che disciplina le modalità per l’accesso al Fondo nuove competenze (FNC), di cui al decreto legge “Rilancio” e attuato sulla base delle disposizioni del decreto interministeriale del 22 ottobre 2020.
I contributi erogati da Anpal attraverso il Fondo remunerano ai datori di lavoro il costo del personale, comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali, relativo alle ore di frequenza dei percorsi formativi di sviluppo delle competenze stabiliti dagli accordi collettivi stipulati.
La misura si rivolge quindi ai datori di lavoro privati che stipulino, entro il 31 dicembre 2020, accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro dei propri lavoratori, per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa o per favorire percorsi di ricollocazione. La riduzione dell’orario di lavoro dovrà essere finalizzata ad appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.
I datori di lavoro privati che stipulano, entro il 31 dicembre 2020, accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro dei propri lavoratori, finalizzata ad appositi percorsi di sviluppo delle loro competenze, possono presentare istanza per accedere agli interventi del Fondo Nuove Competenze, istituito per venire incontro alle nuove necessità delle imprese e accrescere le competenze dei lavoratori (art. 88 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020).
I contributi del Fondo sono erogati da ANPAL, secondo le seguenti modalità di accesso (Avviso pubblico ANPAL 4 novembre 2020):
- il datore di lavoro deve presentare l’istanza (singola o cumulativa) compilando gli appositi modelli (Allegato A e Allegato B) e allegando:
- l’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro;
- l’elenco dei lavoratori coinvolti;
- l’eventuale delega del rappresentante legale.
In caso di istanza cumulativa, la società capogruppo può stipulare un unico accordo collettivo per tutte le società controllate. I datori di lavoro che hanno presentato l’istanza, posso presentare una nuova domanda di accesso al Fondo per lavoratori diversi da quelli indicati in precedenza.
- dopo le verifiche della correttezza della documentazione da parte di ANPAL, il contributo viene erogato dall’INPS, su richiesta di ANPAL, in due tranche:
- anticipazione del 70% del contributo concesso;
- il saldo, da richiedere attraverso i modelli di richiesta di saldo (Allegato C e Allegato D) corredati dalle attestazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori, dall’elenco dei lavoratori stessi, e dalle informazioni sui lavoratori (Allegato E).
Il saldo verrà approvato da ANPAL ed erogato dall’INPS.
Successivamente ANPAL metterà a disposizione un applicativo, accessibile tramite SPID, dedicato alla presentazione e gestione delle istanze di contributo e delle richieste di saldo.
Si ricorda che la dotazione del fondo è costituita al momento da 730 milioni di euro, di cui 230 milioni a valere sul Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per il lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo. Potrà essere incrementato con ulteriori risorse dei Programmi operativi nazionali e regionali di Fondo sociale europeo e, per le specifiche finalità, del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori e dei Fondi paritetici interprofessionali.
Per maggiori informazioni contattare la territoriale di riferimento.