Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge recante “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” in vigore dal 30 novembre 2020.
Per quanto riguarda le disposizioni di interesse in materia lavoristica e previdenziale, si segnala in primo luogo la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di dicembre 2020, disposta dall’art. 2 per i soggetti rientranti in una delle seguenti categorie:
- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019 );
- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 30 novembre 2019);
- a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi/compensi e alla diminuzione del fatturato/corrispettivi):
- soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni “rosse” o “arancioni” (individuate come tali alla data del 26 novembre 2020);
- soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del D.L. n. 149/20 (Decreto Ristori Bis), ovvero che esercitano attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, e aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni “rosse” (individuate come tali alla data del 26 novembre 2020).
I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Non è previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CASSA COIVID 19
Un’altra disposizione di interesse è quella che introduce una novità in materia di “Cassa Covid”, disponendo che i trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal Decreto Agosto siano riconosciuti anche ai lavoratori in forza al 9 novembre 2020.
Si ricorda che, in precedenza, i suddetti trattamenti disciplinati dal Decreto Agosto erano riconosciuti ai lavoratori in organico alla data del 13 luglio 2020.
Si ricorda, altresì, che, con analoga disposizione introdotta dal Decreto Ristori Bis, è già previsto che i trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal Decreto Ristori[ siano riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla medesima data del 9 novembre 2020.
Con il decreto Ristori Quater di cui trattasi, pertanto, il Legislatore ha uniformato la platea di lavoratori che possono beneficiare dei trattamenti di Cassa Covid disciplinati, rispettivamente, dal Decreto Agosto e dal Decreto Ristori.
Chiarimenti ed assistenza possono essere richiesti contattando la sede Territoriale di riferimento.