Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrata in vigore la cosiddetta Legge di Bilancio 2021.
Si riepilogano, di seguito, le principali novità in materia di lavoro, aggregate per tipologia di intervento e di particolare interesse per il sistema delle imprese.
AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI
– Esonero contributivo Occupazione Giovani (comma 10)
Assunzioni a tempo indeterminato di giovani, anche in caso di trasformazione di contratti a termine, effettuate a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021 e sino al 31 dicembre 2022.
Il lavoratore non deve aver compiuto i 35 anni di età e non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato con nessun datore di lavoro. L’esonero è pari al 100% dei contributi dovuti all’INPS, nel limite massimo di 6.000 euro all’anno per ciascun lavoratore e per un periodo di 36 mesi, elevati a 48 mesi nelle regioni del Mezzogiorno.
– Esonero contributivo donne (commi 16-19)
In caso di assunzioni effettuate a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021 e sino al 31 dicembre 2022, che generino un incremento netto dell’occupazione, di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni del Mezzogiorno o di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 nel resto dì’Italia è riconosciuto uno sgravio pari al 100% dei contributi INPS carico del datore di lavoro, per una durata di 12 mesi in caso di assunzione a termine, 18 mesi in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o nel caso di assunzione sin dall’origine a tempo indeterminato.
– Esonero contributivo per le aree del Sud Italia (comma 160)
Nelle aree del Mezzogiorno per garantire la tutela dei livelli occupazionali viene confermata la riduzione contributiva in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025, in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027 ed in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029 per tutti i rapporti di lavoro subordinati, sia in essere che di nuova costituzione.
Le agevolazioni per le assunzioni citate si aggiungono alle altre tipologie di agevolazioni già preesistenti anche per varie fasce di età relativamente anche agli over 50.
AMMORTIZZATORI SOCIALI E SOSTEGNO AL REDDITO
– Proroga ammortizzatori sociali (commi 300-306)
Viene prorogata la durata degli ammortizzatori sociali connessi al COVID19 di ulteriori n.12 settimane, che dovranno essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) per eventi riconducibili al COVID19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di n. 90 giorni, nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Tali benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
– Esonero contributivo per datori di lavoro che non richiedano ammortizzatori sociali (commi 306-308)
Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedano ammortizzatori sociali connessi al COVID19, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di n.8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.
– Proroga sostegno al reddito per i lavoratori dei call center (comma 280)
Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori delle imprese del settore dei call center sono prorogate per l’anno 2021 nel limite di spesa di 20 milioni di euro.
– Indennità di continuità reddituale e operativa (commi 386-401)
E’ istituita, in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa (ISCRO) a favore dei lavoratori autonomi della Gestione Separata per contrastare gli effetti reddituali negativi derivanti dall’emergenza sanitaria e che abbiano inciso sull’attività dei lavoratori autonomi.
ESONERO VERSAMENTI CONTRIBUTIVI
– Fondo per l’esonero parziale dai contributi previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti (commi 20-22)
Viene istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro, il Fondo per l’esonero parziale dai contributi previdenziali dovuti nel 2021 dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 di almeno il 33% rispetto a quelli dell’anno 2019 e che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 di almeno il 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
– Incentivi a favore del lavoro giornalistico (commi 29-32)
Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono estesi gli incentivi tesi alla salvaguardia dell’occupazione dei dipendenti iscritti all’INPGI con riferimento alla contribuzione previdenziale dovuta.
MISURE PER IL LAVORO
– Rinnovo dei contratti a tempo determinato (comma 279)
E’ prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine per poter rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – anche in assenza delle causali previste dal D.Lgs. n. 81/2015.
– Blocco dei licenziamenti (commi 309-311)
Viene esteso al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento per motivi economici e, in particolare, è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e restano inoltre sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e sospese le procedure in corso. Le sospensioni e le preclusioni di cui sopra non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 Cod. Civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, con incentivazione all’esodo, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
– Sostegno ai lavoratori fragili e con disabilità grave (comma 481)
Sono estese sino al 28 febbraio 2021 le misure a tutela dei lavoratori fragili e dei lavoratori con disabilità grave (di cui all’art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 27/2020, c.d. Cura Italia) con equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e previsione dell’esercizio dell’attività lavorativa in smartworking anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Il Decreto Milleproroghe ha esteso al 31 marzo 2021, le procedure semplificate di accesso allo smart working in concomitanza con la persistenza dell’emergenza epidemiologica da COVID19.
– Misure in materia di lavoratori socialmente utili (comma 292-295)
E’ prevista la facoltà per il 2021 per le pubbliche amministrazioni di assumere, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità impiegati al 31 dicembre 2016.
– Programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (commi 324-325)
E’ istituito il programma nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), finalizzato ad incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di NASpI, dei lavoratori in cassa integrazione in transizione attraverso politiche attive basate sulle specifiche esigenze.
– Fondo per i caregiver familiari (comma 334)
E’ istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un fondo di 25 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare.
– Salvaguardia dei lavoratori esodati (comma 346)
Viene prevista la nona salvaguardia per gli esodati, con estensione, a determinate categorie di lavoratori, delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze antecedenti l’entrata in vigore della legge Fornero.
– Contratto di espansione (comma 349)
Si procede all’incremento del finanziamento per consentire alle imprese di dimensioni minori (almeno 500 unità lavorative) di ricorrere anche nel 2021 allo strumento del contratto di espansione interprofessionale. Lo strumento sarà attivabile anche dalle imprese con 250 dipedenti nel caso in cui le stesse prevedano unitamente alle nuove assunzioni anche un accompagnamento per i lavoratori prossimi all’età pensionabile.
Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente ridotto il costo legato al prepensionamento dei lavoratori in uscita.
– Misure in favore dei lavoratori esposti all’amianto (commi 356-358)
Riconoscimento di una prestazione aggiuntiva, attraverso il Fondo Vittime dell’Amianto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nella misura del 15% della rendita già in godimento per una patologia asbesto-correlata.
Inoltre, a decorrere dal 2021, si prevede una ulteriore prestazione di 10.000 euro ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto o per esposizione ambientale.
– Proroga APe Sociale (commi 360-361)
E’ estesa al 31 dicembre 2021 l’indennità a carico dell’INPS di anticipazione del trattamento pensionistico.
MISURE PER LA FAMIGLIA (Conciliazione tempi di vita e di lavoro, congedi parentali, ecc.)
– Sostegno al rientro al lavoro delle lavoratrici madri e alla conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, nonché sostegno alle madri con figli disabili (commi 23-26)
Incremento pari a 50 milioni di euro del Fondo finalizzato a sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto e a finanziare le associazioni che si occupano di assistenza psicologica in favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici per la morte del figlio. Per il padre lavoratore, introdotto anche l’obbligo di astensione dal lavoro di 1 giorno non solo nel caso della nascita del figlio, ma anche nel caso di morte perinatale.
– Istituzione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere (comma 276)
Istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere per interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
Gli uffici delle sedi Territoriali di riferimento restano a disposizione per ogni necessità.