Pubblicato il decreto con cui il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha predisposto il calendario per l’anno 2021 con le date in cui è vietata la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.
Le limitazioni per la circolazione riguardano anche i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità seppur in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 10 del Codice della Strada.
Restano sostanzialmente invariati i divieti di circolazione riguardanti le domeniche, il periodo estivo e le festività ossia i giorni ritenuti a maggior traffico. Viene ribadito che per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, sono ammesse deroghe.
Tra le deroghe previste il DM ha confermato quella relativa ai veicoli che compiono il percorso di rientro alle sedi, principale o secondaria, dell’impresa intestataria degli stessi, da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, purché tali veicoli non si trovino a una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi al momento dell’inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.
Allo stesso modo non si applicano ai veicoli che trasportano dispositivi di protezione individuale, prodotti per la prevenzione del contagio e prodotti per igienizzazione di ambienti e abbigliamento.
I divieti non trovano altresì applicazione anche per i veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedono l’intervento di un’officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato in cui ha sede l’impresa.
Per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza resta confermata anche la possibilità di chiedere alla prefettura, indicando la data di inizio e fine cantiere, una deroga nel caso di trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse nazionale, destinati a specifiche attività e lavorazioni che, per le loro particolari caratteristiche, richiedono un approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei suddetti materiali e attrezzature.
Per i veicoli provenienti dall’estero, muniti di idonea documentazione che certifichi l’origine del viaggio e la destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore. Se c’è un solo conducente e il suo periodo di riposo giornaliero termina dopo l’inizio del divieto, il posticipo di 4 ore decorre dal termine del periodo di riposo. Per i veicoli diretti all’estero, sempre muniti di idonea documentazione che certifichi la destinazione del carico, l’orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore. Vaticano e San Marino sono considerati come territorio italiano.
Per i veicoli che circolano per la Sicilia (ma non provengono dalla Sicilia) dopo il traghettamento, l’orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore. Se i veicoli sono diretti ai porti siciliani per l’imbarco, il divieto non si applica. Sono sempre esclusi da deroga i veicoli da/per la Calabria che passano dai porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, ma a essi sono riconosciuti un posticipo dell’orario di inizio del divieto di 2 ore e un anticipo dell’orario di termine del divieto di 2 ore. la deroga si applica sempre in caso di comprovata documentazione.
Divieti aggiuntivi sono previsti per le classi 1 e 7 ADR (trasporto merci pericolose).
Di seguito lo schema riassuntivo dei prossimi giorni di divieto.
CALENDARIO DEI DIVIETI ALLA CIRCOLAZIONE ANNO 2021
Giorno/Mese – dalle ore /alle ore
Gennaio
1 venerdì – 09,00/22,00
3 domenica – 09,00/22,00
6 mercoledì – 09,00/22,00
10 domenica – 09,00/22,00
17 domenica – 09,00/22,00
24 domenica – 09,00/22,00
31 domenica – 09,00/22,00
Febbraio
7 domenica – 09,00/22,00
14 domenica – 09,00/22,00
21 domenica – 09,00/22,00
28 domenica – 09,00/22,00
Marzo
7 domenica – 09,00/22,00
14 domenica – 09,00/22,00
21 domenica – 09,00/22,00
28 domenica – 09,00/22,00
Aprile
2 venerdì – 14,00/22,00
3 sabato – 09,00/16,00
4 domenica – 09,00/22,00
5 lunedì – 09,00/22,00
11 domenica – 09,00/14,00
18 domenica – 09,00/22,00
25 domenica – 09,00/22,00
Maggio
1 sabato – 09,00/22,00
2 domenica – 09,00/22,00
9 domenica – 09,00/22,00
16 domenica – 09,00/22,00
23 domenica – 09,00/22,00
30 domenica – 09,00/22,00
Giugno
2 mercoledì – 07,00/22,00
6 domenica – 07,00/22,00
13 domenica – 07,00/22,00
20 domenica – 07,00/22,00
27 domenica – 07,00/22,00
Luglio
3 sabato – 08,00/16,00
4 domenica – 07,00/22,00
10 sabato – 08,00/16,00
11 domenica – 07,00/22,00
17 sabato – 08,00/16,00
18 domenica – 07,00/22,00
23 venerdì – 16,00/22,00
24 sabato – 08,00/16,00
25 domenica – 07,00/22,00
30 venerdì – 16,00/22,00
31 sabato – 8,00/16,00
Agosto
1 domenica – 07,00/22,00
6 venerdì – 16,00/22,00
7 sabato – 08,00/22,00
8 domenica – 07,00/22,00
13 venerdì – 16,00/22,00
14 sabato – 08,00/22,00
15 domenica – 07,00/22,00
21 sabato – 08,00/16,00
22 domenica – 07,00/22,00
28 sabato – 08,00/16,00
29 domenica – 07,00/22,00
Settembre
6 domenica – 07,00/22,00
12 domenica – 07,00/22,00
19 domenica – 07,00/22,00
26 domenica – 07,00/22,00
Ottobre
3 domenica – 09,00/22,00
19 domenica – 09,00/22,00
17 domenica – 09,00/22,00
24 domenica – 09,00/22,00
31 domenica – 09,00/22,00
Novembre
1 lunedì – 09,00/22,00
7 domenica – 09,00/22,00
14 domenica – 09,00/22,00
21 domenica – 09,00/22,00
28 domenica – 09,00/22,00
Dicembre
5 domenica – 09,00/22,00
8 mercoledì – 09,00/22,00
12 domenica – 09,00/22,00
19 domenica – 09,00/22,00
25 sabato – 09,00/22,00
26 domenica – 09,00/22,00