A partire dalle ore 12 del 2 febbraio 2021 è possibile presentate allo sportello online dedicato le domande di accesso al Fondo salvaguardia imprese, che acquisisce partecipazioni dirette di minoranza nel capitale di rischio di imprese in difficoltà economico-finanziaria.
Il Fondo è stato istituto con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 43 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il Fondo acquisisce partecipazioni di minoranza, nel capitale di rischio di imprese in difficoltà economico-finanziaria che propongono un piano di ristrutturazione per garantire la continuità di impresa e salvaguardare l’occupazione e finanzia programmi di ristrutturazione anche attraverso il trasferimento di impresa.
Il Fondo è stato istituito con una dotazione di 300 milioni di euro per trovare soluzioni alle crisi aziendali attraverso nuovi processi di ristrutturazione e fronteggiare le conseguenze del Covid sul tessuto produttivo del Paese.
Possono accedere al fondo:
- le imprese che hanno avviato un confronto presso la struttura per la crisi d’impresa del Ministero dello Sviluppo Economico;
- le imprese in difficoltà economico finanziaria:
- ai sensi degli orientamenti comunitari (paragrafo 2.2 della Comunicazione 2014/C 249/01)oppure
- con flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (stato di difficoltà non ai sensi del paragrafo 2.2 della Comunicazione 2014/C 249/01);
- le aziende che si candidano dovranno proporre un piano di ristrutturazione per garantire la continuità di impresa e salvaguardare l’occupazione, attivando capitali a sostegno dell’attuazione del piano stesso.
La gestione della misura è affidata a Invitalia ed è possibile presentare la domanda di accesso, a decorrere dalle ore 12 del 2 febbraio 2021, utilizzando la procedura informatica online.
Invitalia effettua l’operazione di investimento unitamente e contestualmente a:
- investitori privati indipendenti che apportino almeno il 30% delle risorse previste (nel caso di operazioni a favore di imprese in difficoltà non ai sensi degli orientamenti comunitari);
- all’impresa proponente e/o ad altri investitori che garantiscano un contributo proprio pari ad almeno il 25% per le piccole imprese, 40% medie imprese e 50% grandi imprese (nel caso di operazioni a favore di imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari).
L’intervento complessivo per ogni singola operazione non potrà superare i 10 milioni di euro.
La durata della partecipazione sarà di 5 anni con condizioni per l’exit definite già nell’operazione di investimento.
Le imprese che intendono richiedere l’accesso al Fondo devono aver prioritariamente avviato un confronto presso la struttura per la crisi d’impresa del Ministero dello Sviluppo Economico, soddisfacendo inoltre almeno una delle seguenti condizioni:
- essere titolari di marchi storici di interesse nazionale;
- essere società di capitali con numero di dipendenti superiore a 250;
- detenere beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, indipendentemente dal numero degli occupati.
Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla vostra territoriale di riferimento.