La Legge n. 178-2020 (Legge Bilancio 2021) in materia di “incentivi agli investimenti nel campo dell’editoria e dell’informazione in epoca COVID-19” ha disposto la proroga agli anni 2021 e 2022 delle disposizioni introdotte per il 2020 dal decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) e dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).
La Legge di Bilancio 2021 ha rifinanziato al norma per il 2021 e 2022 escludendo però TV e Radio.
L’agevolazione in oggetto riguarda le imprese e i lavoratori autonomi (non si fa riferimento alla natura giuridica, alle dimensioni aziendali e al regime contabile adottato) e gli enti non commerciali (enti pubblici e privati senza scopo di lucro come associazioni, fondazioni, ecc.) e consiste in un “credito d’imposta” da utilizzare in compensazione con il modello F24.
BENEFICIARI
- imprese,
- lavoratori autonomi
- enti non commerciali
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali anche on-line.
Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d’imposta sono l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale.
In caso di edizione esclusivamente in formato digitale, i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o in parte a titolo oneroso; in caso di edizione in formato digitale in parallelo con l’edizione su carta, la fruibilità può essere consentita anche integralmente a titolo gratuito.
Ai soli fini dell’attribuzione del credito di imposta le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.
AGEVOLAZIONE
Per il 2021 e 2022 con il la Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che il credito di imposta sarà pari al 50% degli investimenti complessivi
SCADENZA
Dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, presentano un’apposita richiesta telematica per le spese previste per l’anno.
MODALITA’ OPERATIVE
Incentivo ad esaurimento assegnato a ripartizione al raggiungimento del tetto di spesa.
La disciplina del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari prevede che l’effettuazione delle spese relative agli investimenti pubblicitari incrementali deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità rispetto alle dichiarazioni fiscali ovvero da coloro che esercitano la revisione legale dei conti (articolo 4, comma 2, DPCM 16 maggio 2018, n. 90).
L’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e s.m.i. ha istituito un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
A decorrere dall’anno 2019, il credito di imposta è previsto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e viene meno il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente.
La disciplina del credito d’imposta prevede che l’effettuazione delle spese relative agli investimenti pubblicitari incrementali deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità rispetto alle dichiarazioni fiscali ovvero da coloro che esercitano la revisione legale dei conti (articolo 4, comma 2, DPCM 16 maggio 2018, n. 90).
Tra i soggetti legittimati al rilascio dell’attestazione di effettuazione delle spese rientrano anche i commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali e i consulenti del lavoro legittimati a rilasciare il visto di conformità (a tal proposito, viene ricordato che questi professionisti, per poter apporre il visto di conformità, devono presentare alla Direzione regionale delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale un’apposita comunicazione secondo le previsioni del DM 164/1999).
Inoltre, è stato chiarito che l’attestazione può essere rilasciata anche dal commercialista dell’impresa che richiede il bonus, se iscritto nel registro dei revisori legali.
La “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa dal beneficiario in sede di comunicazione telematica e finalizzata ad asserire che gli investimenti sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che soddisfano tutti i requisiti previsti dalla disciplina (primaria e secondaria), non sostituisce l’attestazione sulle spese sostenute.