L’Agenzia delle Entrate ha fornito (Risp. 2 febbraio 2021 n. 74) chiarimenti in merito alla fruibilità del credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale (art. 26 comma 8 D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020).
In particolare, è stato precisato che è possibile fruire dell’agevolazione nel caso di trasformazione in società a responsabilità limitata avvenuta entro il giorno 31 dicembre 2020 e se entro la stessa data i soci hanno effettuato gli aumenti di capitale sociale.
Si ricorda che il legislatore ha riconosciuto delle agevolazioni a fronte di aumenti di capitale di alcuni tipi di società (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società europee e società cooperative europee). Le misure si applicano purché la società, regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni:
- presenti, nel periodo d’imposta 2019, un ammontare di ricavi superiore a cinque milioni di euro, e fino a cinquanta milioni di euro;
- abbia subìto a causa dell’emergenza Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in misura non inferiore al 33%;
- abbia deliberato ed eseguito tra il 20 maggio e il 31 dicembre 2020 (o, limitatamente all’accesso alle alcune misure, entro il 30 giugno 2021) un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.
L’intervento dell’Agenzia delle Entrate ha riguardato la fattispecie di una società di persone che, nel corso del 2020, si è trasformata in società di capitali, deliberando un aumento di capitale e beneficiando dell’agevolazione.
L’AE ha concordato con l’istante, chiarendo che non è preclusa la fruizione delle agevolazioni laddove una società assuma una delle forme giuridiche richieste per effetto di un’operazione di trasformazione, da porre in essere prima dell’effettuazione dell’aumento di capitale sociale.
Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla vostra territoriale di riferimento.