E’ stato pubblicato nella G.U. il decreto legge recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”, in vigore dal 13 marzo 2021.
Il citato decreto legge, oltre a delineare le varie misure di contenimento nelle Aree gialle, rosse ed arancioni ed i poteri dei Presidenti delle Regioni in riferimento alle eventuali varie misure più restrittive da introdurre, si occupa di disciplinare altre fattispecie. Infatti All’art. 2 sono state introdotte le seguenti misure di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena:
comma 1) E’ stata prevista la possibilità, per il genitore lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, di figlio convivente minore di 16 anni, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
comma 2) Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore di figlio convivente minore di 14 anni, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
comma 3) Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2 è riconosciuta in luogo della retribuzione e nei limiti di spesa pari a 282,8 milioni di euro per l’anno 2021 (comma 8) un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
comma 4) E’ stato previsto che gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs n. 151/2001, fruiti dai genitori, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (13.03.2021), durante il periodo di sospensione dell’attività didattica, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio e di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti, a domanda, nel congedo di cui al co. 2 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
comma 5) Nelle ipotesi di cui al comma 2 (astensione nelle sole ipotesi in cui l’attività non possa essere svolta in modalità di lavoro agile), in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto, alternativamente tra di loro, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Le misure suddette, con esclusione di quelle previste al comma 4) si applicano fino al 30 giugno 2021.
Gli uffici delle sedi Territoriali di riferimento sono a disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento.