L’Agenzia delle Entrate ha fornito, con la risposta ad un interpello (Risposta n. 189 del 17 marzo 2021), importanti chiarimenti in materia di credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.
Nell’ambito del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 189, della legge di bilancio 2020, in sostituzione dell’iperammortamento, per gli investimenti effettuati dalle imprese in beni strumentali nuovi, rientra soltanto la betoniera, cioè il tamburo rotante dove viene miscelato il calcestruzzo, e non l’autoveicolo sul quale il tamburo è installato.
E’ il contenuto della risposta, fornita dall’Agenzia a una Srl che vuole beneficiare del bonus in argomento sull’acquisto di un’autobetoniera (o un’autobetoniera con pompa) composta da due parti (un autotelaio targato e una specifica attrezzatura montata sullo stesso, cioè la betoniera).
Assodato che tale ultimo componente è senza dubbio compreso nel perimetro del tax credit, in quanto rientra nella lista dei beni che possono beneficiare dell’iperammortamento di cui all’Allegato A della legge n. 232/2016 ed è dotato di caratteristiche in grado di rispettare i requisiti 5+2 previsti dalla legge, la società, pur consapevole del fatto che il veicolo su cui è installata la betoniera non appare in alcuna delle voci del suddetto Allegato, vorrebbe far rientrare il bene nella casistica di quelli agevolabili. Infatti, oltre a essere un bene strumentale, è un impianto assolutamente necessario alla realizzazione del prodotto.
Anche in questo caso, visto che i dubbi della Srl riguardano l’ambito oggettivo di applicazione del beneficio e, quindi, la riconducibilità del veicolo in questione tra i beni indicati nell’Allegato A, l’Agenzia si è rivolta al ministero dello Sviluppo economico, che ha affermato “in coerenza con quanto chiarito nella circolare Agenzia Entrate – MiSE n. 4/E del 30 marzo 2017, riferita alla precedente disciplina dell’iper ammortamento, ma i cui criteri generali devono considerarsi valevoli anche agli effetti del nuovo credito d’imposta, …, nell’ambito del primo gruppo di beni di cui al citato allegato A, devono intendersi riconducibili, in linea generale, solamente le “macchine” intese ai sensi delle definizioni di cui all’art. 2, lettera a), della c.d. “Direttiva Macchine” (“Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)”); inoltre, come previsto dal secondo trattino dell’articolo 1, paragrafo 2,lettera e) della medesima direttiva e come precisato anche dalla stessa circolare n.4/E (vedasi, in particolare, la parte terza, paragrafo 11, punto elenco 11), devono considerarsi esclusi, in linea di principio, i beni qualificabili come veicoli ai sensi della Direttiva 46/2007/CE (Direttiva quadro per le disposizioni in materia di “omologazione dei veicoli a motore e dei 3 loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli”), nella quale è stata rifusa la precedente direttiva 70/156/CE1”.
In linea con tale parere, quindi l’Agenzia delle entrate ha risposto che il credito d’imposta, di cui al comma 189, articolo 1, del Bilancio per il 2020, è applicabile esclusivamente al costo riferibile alla sola componente “betoniera” (o “betoniera con pompa”) e non anche alla componente “autoveicolo”. In ogni caso, a quest’ultima componente, spetta il credito previsto dal comma 188.
Per maggiori informazioni potete contattare la vostra territoriale di riferimento.