Si ritiene opportuno riepilogare una serie di importati novità in materia di lavoro contenute nel cosiddetto decreto Sostegni ed in particolare: prime istruzioni Inps sugli ammortizzatori sociali; disposizioni in materia di lavoratori fragili e le modalità formative deliberate da Fondimpresa.
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO
– AMMORTIZZATORI SOCIALI
L’INPS, con recentissimo messaggio, ha fornito le prime indicazioni operative per i trattamenti di Cassa Integrazione (ordinaria e in deroga), l’Assegno Ordinario e la Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA) disciplinati dal Decreto Sostegni (nostra notizia dal titolo “Decreto Sostegni – Sintesi novità ammortizzatori sociali – Causale Covid”).
A) Trattamenti di Integrazione salariale ordinaria (CIGO)
E’ previsto un ulteriore periodo di 13 settimane di trattamenti di integrazione salariale ordinaria per i datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.
Le suddette 13 settimane si aggiungono alle prime 12 previste dalla legge di bilancio 2021 e relative al primo trimestre dell’anno in corso.
B) Trattamenti di Assegno Ordinario e Cig in Deroga (FIS – CIGD)
I datori di lavoro che rientrano nelle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali e di cassa integrazione in deroga, per le sospensioni o riduzioni delle attività produttive per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, possono richiedere i suddetti trattamenti per un massimo di 28 settimane complessive.
C) Cassa Integrazione Guadagni nel settore agricolo (CISOA)
I datori di lavoro del settore agricolo, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
D) Tutti i trattamenti di integrazione salariale trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23 marzo 2021.
Modalità di richiesta delle integrazioni salariali e termini di trasmissione delle domande
Per le richieste relative alle nuove settimane di trattamento di integrazione salariale i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “COVID 19 – DL 41/21”.
In linea con la disciplina ormai a regime, viene stabilito che le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
E) Termini decadenziali per il pagamento
In caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.
Per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa decorrenti da aprile 2021, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”.
– CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Il Decreto Sostegni sposta al 31 dicembre 2021 il termine per poter rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato anche in assenza delle causali previste dal D.Lgs. n. 81/2015 (termine inizialmente fissato al 31 marzo 2021).
La proroga o rinnovo, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi del contratto a termine, potrà avvenire per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta.
Ai fini della fruizione di tale possibilità, la data del 31 dicembre 2021 è da ritenersi come giorno ultimo entro il quale procedere al rinnovo o alla proroga del contratto a termine, proiettando il rapporto stesso anche oltre la fine del 2021.
Inoltre, nei casi di rinnovo viene, altresì, sospesa la regola dell’interruzione contrattuale (cd. «Stop & Go») di almeno 10 o 20 giorni dal precedente contratto a termine, a seconda che il contratto, appena terminato, sia stato di una durata superiore o inferiore ai sei mesi.
Si evidenzia che tali disposizioni hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del Decreto Sostegni (23.03.2021) e, pertanto, si applicano anche ai contratti già oggetto di rinnovi o proroghe, concessi in applicazione delle precedenti norme emergenziali, ed ancora in corso alla data di entrata in vigore del Decreto stesso.
– LAVORATORI FRAGIILI
Sono state estese fino al 30 giugno 2021 alcune tutele per i lavoratori fragili, qualora sia impossibile adibirli allo smart working (o anche a diversa funzione/mansione o formazione professionale da remoto). Le assenze di questi lavoratori, infatti, vengono equiparate al ricovero ospedaliero con il relativo trattamento economico e non rilevano ai fini del calcolo del comporto. La novità normativa consiste nel fatto che il beneficio sia concesso con continuità dal 17 marzo 2020 fino al 30 giugno 2021. I lavoratori fragili sono quelli in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità e quelli in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali. Ovviamente, per l’equiparazione al ricovero ospedaliero, occorrono le previste certificazioni sanitarie.
– FONDIMPRESA
Fondimpresa, il Fondo Interprofessionale di Confindustria, in linea con le attuali disposizioni normative ed in relazione all’emergenza sanitaria in atto, ha prorogato la possibilità, per i piani presentati e/o finanziati entro il 30 settembre 2021, di convertire le attività formative originariamente previste in modalità aula frontale, coaching e action learning (e quindi in presenza) in modalità videoconferenza sincrona (Teleformazione) fino al 31 dicembre 2021.
Gli uffici delle sedi territoriali di riferimento restano a disposizione per ogni necessità e supporto.