Il 12 aprile 2021, il Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato la circolare contenente diversi chiarimenti relativi all’applicazione della TARI di cui all’articolo 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla luce delle modifiche alla disciplina apportate dal decreto legislativo n. 116/2020, in materia di rifiuti e imballaggi.
Il documento recepisce le richieste avanzate da Confindustria nel corso delle diverse interlocuzioni avute con le due Amministrazioni, con particolare riguardo all’esclusione dalla tassazione di taluni locali appartenenti alle attività industriali che, si ricorda, non rientrano più nell’allegato L-quinquies (elenco delle attività che producono rifiuti urbani) al decreto legislativo n. 116/2020.
In particolare, la circolare chiarisce che le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione del prelievo sui rifiuti, comprendendo in tale esclusione i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile.
Si tratta di chiarimenti importanti che consentono di superare per il futuro le forti difformità riscontrate sul territorio nazionale nell’applicazione del tributo, cristallizzando, contestualmente, un importante principio da sempre sostenuto da Confindustria, riguardante la summa divisio tra rifiuti urbani e rifiuti della produzione.
Per maggiori dettagli potete contattare la vostra territoriale di riferimento.