I periodi di cassa integrazione in deroga per COVID19 fruiti nel 2020 dagli operai agricoli a tempo determinato sono equiparati a giornate di lavoro, non solo ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2020, ma anche ai fini della sussistenza del requisito contributivo per l’accesso a tale prestazione (in presenza, naturalmente, delle altre condizioni previste).
Lo ha precisato l’Inps con recente circolare, fornendo una interpretazione estensiva della vigente normativa. L’interpretazione risolve una problematica importante considerato che , in conseguenza dell’emergenza sanitaria, alcuni lavoratori agricoli hanno svolto nel 2020 poche giornate di lavoro effettivo, le quali, sommate ai periodi di lavoro del 2019, non consentono loro di raggiungere le 102 giornate nel biennio richieste per l’accesso alla disoccupazione agricola.
Analogalmente la stessa interpretazione vale per gli operai agricoli a tempo indeterminato ( OTI ) che rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione in deroga Covid19 qualora l’azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali al numero massimo annuale di giornate di giornate di cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA).
Per chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.