Si informa che è stato pubblicato in G.U. il decreto legge “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.
In particolare, l’art. 9 dello stesso reca misure in tema di controlli radiometrici disponendo che nelle more dell’approvazione del decreto previsto dall’attuale normativa sulle radiazioni ionizzanti e non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi quanto previsto dall’attuale normativa sulla sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici e si applica l’articolo 7 dell’Allegato XIX al medesimo provvedimento”.
In sostanza, in attesa dell’approvazione del decreto ministeriale sulle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, sull’elenco dei prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza, sui contenuti della formazione da impartire in materia al personale dipendente, sulle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione e fino al 30 settembre 2021 continuano ad applicarsi le attuali normative contro i rischi derivanti da radiazioni e da radiazioni ionizzanti.
Infatti l’attuale disciplina obbliga tutti i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonché i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici, di fare effettuare delle rilevazioni radiometriche per misurare la presenza di livelli anormali di radioattività avvalendosi dell’opera di esperti qualificati i quali dovranno rilasciare un attestato con i risultati della rilevazione. La vigente normativa identifica anche i semilavorati metallici si cui ricade l’obbligo di effettuare sorveglianza radiometrica.
Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.