Come noto, dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore alcune modifiche al Testo Unico dell’Ambiente che impongono una revisione delle modalità e dei limiti all’applicazione della tassa comunale sui rifiuti TARI per le aziende industriali (cfr. notizia del 16 aprile 2021 dal titolo “Circolare MITE/MEF – Applicazione Tari Attività Industriali”.
Le principali novità riguardano:
– l’esclusione totale dalla tassazione (sia per la quota fissa che per la quota variabile) delle superfici dove avvengono le lavorazioni industriali (capannoni di produzione, laboratori,ecc.) comprese quelle relative ai magazzini di materie prime e di semilavorati di merce di prodotti finiti, in quanto producono soltanto rifiuti speciali; restano, come nel passato, escluse da tassazione le superfici che ospitano attrezzature impiantistiche, centrali termiche, cabine elettriche, vani/ascensori/montacarichi/, locali destinati a stagionatura o essicazione delle merci, celle frigorifere, silos e simili, le superfici aziendali esterne “pertinenze” adibite all’ingresso ed al transito dei veicoli ed ai parcheggi gratuiti. Sono escluse dalla tassazione anche le superfici esterne operative (aree nelle quali avvengono specifiche fasi lavorative con produzione in loco di rifiuti speciali) se pertinenziali di attività industriali. Rimarrebbero pertanto tassabili (quota fissa e quota variabile) solo i locali adibiti ad uffici, spogliatoi, mense ecc. che invece producono rifiuti urbani (carta, plastica, vetro ecc.). Per ottenere l’esclusione di cui trattasi le imprese dovranno comunicare ai comuni le nuove metrature specificando l’uso a cui sono adibite, inviando all’Ufficio Tributi del proprio Comune una denuncia di “Variazione delle superfici utilizzate ai fini TARI dal 1° gennaio 2021”
– la possibilità di sganciarsi completamente dal servizio pubblico, conferendo anche i rifiuti urbani ad un soggetto autorizzato che provvede ad inviare i rifiuti al recupero, rilasciando apposita attestazione; in questo caso, sulle superfici che producono rifiuti urbani (uffici, mense, spogliatoi ecc.), è dovuta solo la parte fissa della tariffa e la riduzione della quota variabile deve essere riferita a qualunque processo di recupero comprendendo anche il riciclo; per potere esercitare questa scelta occorre inviare apposita comunicazione al comune entro il 31 maggio di ogni anno e la scelta deve essere mantenuta per 5 anni consecutivi, salvo diversi accordi e fatta salva la possibilità di tornare al servizio pubblico prima della scadenza mediante specifica richiesta che il gestore pubblico può accogliere, Le superfici che producono rifiuti urbani sono quelle degli uffici, delle mense, ovvero gli uffici amministrativi e tecnici, le sale campionarie, gli spacci aziendali, i locali igienici e gli spogliatoi, le aree ristoro, mense-refettori, infermerie e locali similari.
Tutto ciò in conseguenza della riscrittura degli articoli 183 e 184 e 198 del Testo Unico Ambientale con le quali è stata riformulata la definizione di “rifiuti urbani” e di “rifiuti speciali”, eliminando la facoltà per i Comuni di disporre l’assimilazione di molti rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani e dei successivi chiarimenti applicativi da parte della circolare del Ministero della Transizione Ecologica recentemente diramata.
Ora è lo stesso testo del D.Lgs. 116/20 che riporta, nell‘allegato L-quater, l’elenco dei “rifiuti urbani provenienti da fonti diverse da quelle domestiche “, elenco unico e valido per tutta la nazione; rifiuti prodotti da un ben definito elenco di 29 attività e funzioni, pubbliche o private, indicate nell’allegato L – quinquies.
In questo ultimo elenco non compare più la precedente categoria “20- attività industriali con capannoni di produzione”, mentre sono comprese diverse tipologie di attività artigianali (categorie 17,18,19 e 20), attività commerciali (categorie 13,14, 15,16), attività di somministrazione di cibi e bevande (categorie 21,22,23,24,25,26,28) ipermercati (categoria 27) ecc.. Di possibile interesse per i complessi industriali sono: la categoria 3 – autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta; la categoria 6 – esposizioni, autosaloni; la categoria 11 – uffici, agenzie, studi professionali; la categoria 22 – mense, birrerie, hamburgherie. Sono specifiche le categorie 7 – alberghi con ristorante e 8 – alberghi senza ristorante.
CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L’esenzione che si ottiene aderendo all’ipotesi di conferire i rifiuti urbani ad un soggetto autorizzato che provvede ad inviare i rifiuti urbani al recupero, è relativa alla sola quota variabile proporzionale alla quantità di rifiuti conferiti. E’ evidente che non sempre l’opzione del conferimento dei propri rifiuti urbani a recuperatori privati possa permettere il conseguimento di risparmi rispetto al conferimento al servizio pubblico comunale dovendo, comunque, l’azienda versare tutta la quota fissa ed in molti casi anche una parte della quota variabile a fronte dell’aumento degli adempimenti e della responsabilità aziendale per la gestione degli obblighi di comunicazione e tracciamento di questi rifiuti e quindi l’opzione di uscita da servizio pubblico può essere valutata solo dall’azienda stessa (che conosce la propria realtà) caso per caso verificando anche quanto realmente si risparmia di quota variabile rispetto a quanto attualmente si paga al servizio pubblico per la quota stessa.
Occorre ulteriormente tenere presente , comunque, gli ulteriori aggiornamenti recenti relativi ad iniziative dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) tese ad avere un nuovo intervento normativo governativo (sia riguardo alle esenzioni totali previste e sia riguardo alle sole esenzioni della quota variabile) che possa introdurre un sistema (anche transitorio) che riduca gli impatti sul sistema tariffario degli Enti.
Per informazioni, chiarimenti ed approfondimenti è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.