L’INPS ha provveduto a fornire chiarimenti in merito alla fruizione della cosiddetta Decontribuzione Sud sulle mensilità aggiuntive erogate nell’anno in corso.
In considerazione dell’ambito temporale di fruizione della predetta Decontribuzione Sud, individuabile nell’intero anno civile (ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021), la stessa può trovare applicazione indipendentemente dalla competenza temporale della maturazione dei ratei.
Pertanto, con specifico riferimento alla quattordicesima mensilità, la Decontribuzione Sud è applicabile anche per gli eventuali ratei maturati durante l’anno 2020, purché l’rogazione della predetta mensilità aggiuntiva avvenga nell’anno in corso.
La Decontribuzione Sud, come noto, è stata introdotta dalla legge di bilancio 2021 ed ha previsto un esonero contributivo (per tutti i rapporti di lavoro instaurati ed istaurandi) nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il beneficio consiste in una riduzione modulata dei contributi che dal 2021 fino alla fine del 2025 è pari al 30%; per il 2026 e per il 2027 scende al 20% e diminuisce ancora al 10% per gli anni 2028 e 2029.
In ragione dell’entità della misura di sgravio, lo stesso risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.
Per ogni eventuale chiarimento è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.