Home News tematicheAmbiente e energia Albo Nazionale Gestori Ambientali – Adeguamento iscrizioni (cat 4 e cat 2bis) per le recenti modifiche al T.U. Ambientale

Si informa che con recente norma in vigore dal 1° settembre 2021, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, consentirà, con una variazione di iscrizione, che:

  1. le imprese iscritte (o che intendono iscriversi) alla categoria 4 per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi possano trasportare tutti i rifiuti elencati nell’allegato L-quater, prodotti dalle attività di cui all’allegato L-quinques del d.lgs. 152/2006 ( allegati introdotti dal decreto legislativo n. 116 / 2020 ) solo se prodotti da utenza non domestica e se gestiti al di fuori del servizio pubblico ed avviati al recupero;
  2. le imprese iscritte (o che intendono iscriversi) alla categoria 2-bis, in qualità di produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, possano trasportare i rifiuti di cui all’allegato L-quater del decreto legislativo n. 152/2006 (allegato introdotto dal decreto legislativo n. 116/2020) soltanto qualora questi derivino dall’esercizio della propria attività che deve essere riscontrabile nell’elenco dell’allegato L-quinques del d.lgs. 152/2006 (allegato introdotto dal decreto legisllativo n. 116/2020), ai fini del conferimento al servizio pubblico oppure gestiti al di fuori del servizio pubblico.

Le imprese sia nel caso a) che nel caso b) dovranno presentare apposita domanda alla sezione regionale o provinciale competente  dell’Albo Gestori Ambientali.

Quanto sopra anche in virtù delle novità introdotte, come noto, da alcuni articoli del decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 in tema di rifiuti e di TARI che tra le altre cose prevede la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di conferire integralmente al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero.

In questo caso, sulle superfici che producono rifiuti urbani (uffici, mense, spogliatoi, locali igienici, spacci aziendali,sale campionarie, aree ristoro, infermerie e locali similari) non si applicherà la TARI quota variabile, mentre resterà dovuto il pagamento della TARI quota fissa.

Per esercitare questa scelta occorre inviare apposita comunicazione al Comune.

Per le novità di carattere generale in materia di rifiuti e TARI vedi nostra notizia del 21 maggio 2021 dal titolo “Rifiuti e Tari–Escluse da tassazione tutte le superfici di lavorazione industriale ed i magazzini – Le novità”.

Per ogni necessità e chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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