L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 600 del 16 settembre 2021, fornisce importanti chiarimenti in materia di credito d’imposta per il Mezzogiorno e per la Industria 4.0.
In particolare, è stato chiarito che le società tra professionisti che investono in beni strumentali compatibili con i crediti d’imposta “Industria 4.0” e “Mezzogiorno” possono accedere ad entrambe le agevolazioni.
Le Società tra professionisti, infatti, non costituiscono una categoria propria quindi sono soggette, in via generale, ai fini fiscali, alle regole definite dagli articoli 6, ultimo comma, e 81 del Tuir e il loro reddito, a prescindere dalla fonte, costituisce reddito d’impresa.
E’ irrilevante quindi la provenienza dall’attività professionale e la sua qualificazione deriva dalla forma giuridica.
Dalla disciplina presa in considerazione emerge che le società tra professionisti non costituiscono una categoria propria, ma appartengono alle compagini tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile e, pertanto, in via generale, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello prescelto (società di persone, società di capitale o cooperative).
La precisazione risolve il primo dubbio. Il reddito delle Stp costituisce, da qualsiasi fonte provenga, reddito d’impresa come avviene per le società in nome collettivo e in accomandita semplice, le società e gli enti commerciali in base agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del Tuir. Assume quindi rilevanza la forma societaria scelta e non la fonte del reddito che nel nostro caso deriva dall’attività professionale (risoluzione n. 35/2018).
Al chiarimento è direttamente collegata la risposta al secondo quesito, con il quale l’istante chiede se, per gli investimenti descritti, possa beneficiare sia del credito d’imposta “Industria 4.0” (articolo 1, comma 1057 eseguenti, legge n. 178/2020) che dell’incentivo previsto per gli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi 98-108, legge n. 208/2015).
Nel primo caso, l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione è rappresentato, stabilisce la norma, da tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Nel secondo caso, l’Agenzia delle entrate, con i provvedimenti del 24 marzo 2016 e del 14 aprile 2017, ha precisato che il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nelle zone assistite del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) nell’ambito di un progetto di investimento, sono utilizzati dai titolari di reddito d’impresa.
In sostanza, in entrambi i casi, l’agevolazione è destinata ai soggetti titolari di reddito d’impresa a prescindere dalla natura giuridica, condizione riscontrabile anche nell’istante che, quindi, può accedere ai due incentivi.
Per quanto riguarda il terzo quesito, l’amministrazione, come prospettato anche dal contribuente e chiarito per un caso analogo, ritiene che è possibile cumulare i benefici per gli stessi investimenti a condizione che il cumulo non superi la spesa. Per quanto riguarda, infine, la rilevanza fiscale del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, il documento di prassi rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 34/2016.
Per maggiori informazioni contattare la territoriale di riferimento.