L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti sulle procedure di rilascio dei provvedimenti di interdizione anticipata e post partum.
In particolare, con riferimento alla data di decorrenza dell’interdizione spettante alla lavoratrice nei casi in cui le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, e quando la lavoratrice non può essere assegnata ad altre mansioni, l’Ispettorato rammenta che, in base alla normativa vigente, il provvedimento emanato dall’Ispettorato, entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione, costituisce il presupposto necessario per l’astensione dal lavoro, che dovrà quindi decorrere dalla data di adozione del provvedimento stesso (come già chiarito più volte dal Ministero del lavoro).
L’ispettorato illustra anche quando la decorrenza dell’astensione dal lavoro può essere immediata e le procedure da seguire ed anche le modalità da porre in essere in ordine al recupero dei giorni di congedo non fruiti per via dell’interdizione anticipata.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di Confindustria di appartenenza.