L’INL (Ispettorato Nazionale Lavoro) ha fornito indicazioni operative al proprio personale ispettivo in merito alle modifiche legislative intervenute in materia di subappalto nell’ambito dei lavori pubblici.
Nello specifico, la novità legislativa prevede che “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”.
La suddetta disposizione ha introdotto una misura di garanzia per i lavoratori dipendenti del subappaltatore, qualora sussista una delle seguenti condizioni: le attività subappaltate devono essere ricomprese nell’oggetto dell’appalto, secondo quanto previsto nel capitolato, e non essere marginali o meramente accessorie rispetto all’opera (o al servizio) complessivamente appaltato, oppure devono rientrare nella categoria prevalente e, in tal caso, devono essere incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
Gli ispettori del lavoro in caso riscontrino in riferimento ai singoli istituti retributivi o normativi (es. ferie, permessi, orario di lavoro, disciplina delle tipologie contrattuali), condizioni inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL applicato dall’appaltatore, potranno provvedere ad adeguare, adottando un provvedimento di disposizione il trattamento da corrispondere ai lavoratori interessati per tutto il periodo di impiego nell’esecuzione del subappalto.
L’adeguamento del trattamento retributivo comporta, ovviamente, una rideterminazione dell’imponibile ai fini contributivi, dando luogo ai conseguenti recuperi.
L’INL ricorda, infine, che i differenziali retributivi e contributivi sono oggetto di responsabilità solidale.
Per ogni supporto e necessità è possibile rivolgersi agli uffici delle sedi Territoriali di Confindustria di riferimento.