In seguito all’avvenuta pubblicazione in G.U. delle Linee guida per la Predisposizione del Piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, approvate con DPCM, si segnala quanto segue.
Il DPCM recante “Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti”, dispone che i titolari delle attività individuate nell’allegato al provvedimento, sono tenute a trasmettere entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento tutte le informazioni utili per l’elaborazione o per l’aggiornamento del piano di emergenza esterna da parte del Prefetto. Il Prefetto, entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie inviate dal gestore delle predette attività, redige il piano di emergenza esterna o, se necessario, provvede al suo aggiornamento. Le aziende interessate alla trasmissione delle informazioni utili al Prefetto sono:
- le aziende di stoccaggio rifiuti ex art 183, c1, lettere a) del decreto legislativo n. 152/2006 (operazioni di deposito preliminare di rifiuti) di cui al punto D15, all. 6, parte quarta, nonché attività di recupero per messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 allegato c;
- le aziende di trattamento rifiuti ex art. 183, comma 1, lettera s , del decreto legislativo n. 152/2006 (operazioni di recupero o smaltimento inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento). Sono escluse le aziende gestrici di impianti soggetti alla SEVESO III , ossia gli impianti che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (aziende oggetto di altri adempimenti che assorbono quelli di cui trattasi).
L’emanazione del DPCM sopracitato è stata prevista dall’art. 26-bis del DL n. 113 del 2018, convertito con legge n. 132 del 2018. Tale articolo, in particolare, ha previsto l’obbligo di predisporre entro novanta giorni un apposito “piano di emergenza interna” (di seguito PEI) per tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, nonché la predisposizione del “piano di emergenza esterna” (di seguito PEE), elaborato dal Prefetto d’intesa con le regioni e gli enti interessati sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi. Le aziende interessate hanno proceduto a fare questi adempimenti entro il 4 marzo 2019. In occasione del citato adempimento il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Ambiente, in attesa delle linee guida ora emanate, fornirono, con apposita circolare, prime indicazioni per i gestori degli impianti per gli adempimenti da porre in essere entro il 4 marzo 2019.
Pertanto le indicazioni fornite nel 2019 alle aziende interessate sulla base della Circolare ministeriale, dovranno essere ora integrate e aggiornate alla luce delle linee guida appena pubblicate, avendo cura di compilare il Modulo di dichiarazione di cui all’Allegato C.2 del recente DPCM (MODULO DI DICHIARAZIONE ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle informazioni relative all’impianto) da trasmettere entro il 6 dicembre 2021.
Per ogni informazione e per la disponibilità delle linee guida (con il modulo di dichiarazione) e della circolare del Ministero Interno/Ambiente è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.