Dopo la pubblicazione del Decreto 11 novembre 2021, il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili ha pubblicato la Circolare 25 novembre 2021 per chiarire la procedura da seguire per riconoscere le compensazioni alle imprese di costruzioni colpite dalla fiammata dei prezzi dei materiali.
La circolare prova a fugare i dubbi, inserendo anche un paio di esempi di calcolo delle compensazioni: il primo basato su un’offerta presentata nel 2020, il secondo su un’offerta precedente. Il documento parte ricordando che il DL Sostegni-bis accorda un ristoro degli extra-costi contabilizzati all’interno di cantieri pubblici nel primo semestre del 2021.
La misura della «compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi» con riferimento alla data dell’offerta, «eccedenti l’otto per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni». Di conseguenza, prendendo in considerazione i materiali citati dal decreto, bisogna sottrarre alle percentuali di aumento registrate nella tabella (allegato 1 del decreto) «l’alea» che rimane in campo all’impresa (l’8% nel caso di offerte presentate nel 2020 e il 10% nel caso di offerte relative ad anni precedenti). La circolare spiega che la variazione depurata «dall’alea» (8% o 10%) deve esser applicata «al prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale da costruzione nell’anno solare di presentazione dell’offerta».
L’istanza avanzata dall’impresa dovrà essere indirizzata al direttore dei lavori e contenere «l’indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto vengano rilevate variazioni dei prezzi, utilizzati nell’esecuzione dell’appalto». Toccherà al direttore dei lavori accertare le quantità del singolo materiale usate nell’appalto determinando l’ammontare della compensazione «sia per le opere contabilizzate a misura sia per quelle contabilizzate a corpo», presentandole poi alla stazione appaltrante. «La compensazione – viene precisato – non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate». La circolare, di seguito allegata, dà anche le istruzioni da seguire nel caso in cui il singolo materiale sia incluso in una lavorazione più ampia chiamando in causa anche in questo caso il direttore dei lavori.
Ricevuti i calcoli dal direttore dei lavori toccherà poi al Responsabile del procedimento (Rup) verificare l’esistenza di somme a disposizione nel quadro economico dell’opera e disporre i pagamenti. In caso di carenza di risorse, il Rup provvederà a chiedere alla stazione appaltante la disponibilità di ulteriori risorse, anche attingendo al Fondo da cento milioni istituito dal Dl Sostegni-bis e ripartito dal Mims con il decreto n.371 del 30 settembre 2021.