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Decreto Fisco/Lavoro – Conversione in legge – Novità in materia di lavoro

di Unindustria Calabria

Il cosiddetto Decreto “Fisco/Lavoro” è stato convertito, con modificazioni, nella Legge 215/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 20/12/2021.

Si riepilogano le principali misure del citato Decreto, evidenziando le novità in materia di lavoro introdotte nell’iter di conversione in legge.

AMMORTIZZATORI SOCIALI – CAUSALE COVID19

NOVITA’: Viene stabilita la proroga al prossimo 31/12/2021 dei termini di decadenza scaduti tra il 31/01/2021 ed il 30/09/2021 per l’inoltro all’INPS dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o il saldo dei trattamenti o assegni ordinari di integrazione salariale con causale COVID19.

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I datori di lavoro che sospendano o riducano l’attività per eventi riconducibili all’emergenza sanitaria da COVID19 potranno presentare domanda di Assegno Ordinario (a valere sul FIS) e di CIG in deroga (CIGD) per una durata massima di n. 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, qualora gli sia stato autorizzato il precedente periodo di n. 28 settimane di cui al D.L. 41/2021.

I datori di lavoro dei settori dell’industria tessile e della conciatura, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi sempre connessi all’emergenza da COVID-19, potranno presentare domanda di CIG Ordinaria (CIGO) per un periodo di ulteriori n. 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021 qualora gli sia stato autorizzato il precedente periodo di n. 13 settimane di cui al D.L. 41/2021.

Nulla si prevede per gli ulteriori settori che, di conseguenza, potranno far ricorso agli ammortizzatori sociali (CIGO) secondo la disciplina applicabile prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti connessi al COVID19.

Gli strumenti previsti dal D.L. potranno essere utilizzati e dovranno essere attivati secondo le seguenti modalità:

  • le istanze potranno riguardare esclusivamente per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del D.L.;
  • per tutta la durata dei trattamenti vigerà il divieto di licenziamento;
  • non è previsto il pagamento di contribuzione addizionale.

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

NOVITA’: viene modificato il Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/2008, con l’introduzione dell’obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, a mezzo e-mail o SMS relativa a ciascun lavoratore autonomo occasionale. In caso di violazione di tale adempimento è stabilita una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione (art. 13, comma 1, lettera d).

Divengono operative, le previsioni normative secondo le quali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in caso di verifiche presso i luoghi di lavoro in cui si ravvisi la presenza di una quota di lavoratori irregolari pari almeno al 10% dell’organico, potrà adottare un provvedimento di sospensione dell’attività economica aziendale. Il provvedimento riguarderà anche i lavoratori autonomi occasionali.

Tale provvedimento di sospensione potrà essere revocato solo previo pagamento adempimenti delle disposizioni indicate nel verbale ispettivo e pagamento delle somme aggiuntive a titolo sanzionatorio previste.

Le somme aggiuntive saranno raddoppiate qualora nei 5 anni precedenti la medesima impresa sia stata già destinataria di un analogo provvedimento di sospensione.

Il datore di lavoro che non ottemperi alle prescrizioni è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Diventano operative anche le nuove previsioni in materia di vigilanza e controllo a cura del PREPOSTO, che:

  • non potrà subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività. Potranno anche essere stabiliti, dagli accordi o dalla contrattazione, emolumenti spettanti al preposto per lo svolgimento di detta attività;
  • dovrà sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
  • dovrà intervenire per modificare il comportamento dei lavoratori non conforme alle disposizioni ed alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, con onere di impartire indicazioni mirate in tema di sicurezza, potendo interrompere l’attività del lavoratore che non si conformi, informandone i diretti superiori;
  • avrà l’obbligo di interrompere temporaneamente l’attività se rileverà anomalie e mancanze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo nel corso della vigilanza effettuata.

CONGEDI FAMILIARI PER COVID

Il lavoratore genitore di figlio convivente minore di anni 14 potrà astenersi dal lavoro, alternativamente all’altro genitore, usufruendo di un congedo straordinario per un periodo corrispondente alla durata:

  • all’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
  • alla sospensione dell’attività didattica o educativa del figlio;
  • della quarantena del figlio disposta dall’ASP.

In caso di figlio con disabilità in situazione di gravità accertata, il diritto è riconosciuto a prescindere dall’età del figlio.

Il congedo potrà essere utilizzato sia in forma giornaliera che oraria con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione e con copertura da contribuzione figurativa.

Si prevede che gli eventuali periodi di congedo parentale già fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 possano, su domanda, essere convertiti in congedo Covid-19.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni è ammesso il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, ma con riconoscimento di contribuzione figurativa e tutela relativa alla sussistenza del divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni in cui un genitore risulti fruitore del congedo oppure non svolga alcuna attività lavorativa o sia sospeso dal lavoro, l’altro genitore non potrà fruire del medesimo congedo, salvo che non risulti genitore anche di altri figli minori di 14 anni, avuti da altri soggetti che a loro volta non stiano fruendo di alcuna delle misure in questione

MALATTIA – INDENNITA’ INPS E QUARANTENA

Viene ripristinata la copertura per l’indennità di malattia coincidente con i periodi di quarantena.

Dal 31/01/2020 fino al 31/12/2021 i datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, avranno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’indennità a carico dell’INPS. Il rimborso una tantum è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile.

Il rimborso erogato dall’INPS è pari a euro 600 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda.

REDDITO CITTADINANZA – ASSEGNO UNIVERSALE PER FAMIGLIE

Il Decreto stabilisce un incremento delle risorse destinate al Fondo Assegno Universale e Servizi alla Famiglia (ulteriori 6 miliardi di euro annui a partire dal 2022) e per il Reddito di Cittadinanza (ulteriori 200 milioni di euro per l’anno 2021).

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

NOVITA’: Viene stabilita la possibilità, fino al 30/09/2022, per le agenzie di somministrazione di lavoro, di poter utilizzare lavori somministrati a tempo determinato oltre il limite di 24 mesi, anche non continuativi, previsto per la generalità dei casi, senza che da ciò discenda l’onere, per l’azienda utilizzatrice, relativo alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato (art. 11, comma 15).

Gli uffici delle sedi della sede Territoriale di riferimento restano a disposizione per ogni supporto e necessità.

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