La Legge di bilancio 2022 ha disposto la proroga al 2025 del credito d’imposta in relazione ai beni materiali e immateriali “4.0”, individuando nuove misure dell’agevolazione.
La proroga non riguarda gli investimenti in beni strumentali “ordinari”, per i quali resta quindi in vigore l’attuale disciplina prevista fino al 2022 (con termine “lungo” del 30 giugno 2023).
Non è stata prevista alcuna modifica alla misura dell’agevolazione con riferimento agli investimenti nei beni materiali “4.0” (allegato A alla L. 232/2016) effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2023, qualora si versi il 20% dell’acconto entro il 31.12.2022).
Per tali investimenti, tuttavia, è riconosciuto un credito d’imposta inferiore di 10 punti percentuali rispetto all’anno 2021, precisamente:
- il 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- il 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- il 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Alle imprese che effettuano investimenti nei beni materiali “4.0” dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, ovvero nel termine “lungo” del 30 giugno 2026, il credito d’imposta è invece riconosciuto nella misura del:
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Stando alla formulazione della norma, il limite massimo agli investimenti, pari a 20 milioni di euro, riguarderebbe tutti i costi ammissibili relativamente all’intero periodo 2023-2025, riducendo quindi notevolmente il beneficio.
Con riferimento agli investimenti aventi a oggetto beni immateriali “4.0”, viene prorogata al 2025 la durata dell’agevolazione e, per gli anni successivi al 2022, se ne riduce progressivamente l’entità.
Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016 effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2023, ovvero nel termine “lungo” del 30 giugno 2024, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo (come già previsto dalla precedente formulazione normativa), ma nel limite massimo “annuale” di costi ammissibili pari a un milione di euro.
Per gli investimenti nei beni immateriali “4.0” effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il termine “lungo” del 30 giugno 2025), il credito è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Qualora i suddetti investimenti siano effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il termine “lungo” del 30 giugno 2026 con prenotazione), il credito spetta invece nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla vostra territoriale di riferimento.