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Lavoro autonomo occasionale :le istruzioni per le comunicazioni ( il 18 gennaio 2022 prima eventuale scadenza utile)

di Unindustria Calabria

L’Ispettorato Nazionale del lavoro ha provveduto a fornire le istruzioni operative in riferimento all’introduzione dell’obbligo per il committente di effettuare una comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro competente a mezzo mail o sms relativa a ciascun lavoratore autonomo occasionale.

L’obbligo, come noto , è stato introdotto da una norma del decreto fisco/lavoro modificando le prescrizioni del T.U. in materia di sicurezza del lavoro (vedi paragrafo “Sicurezza sul lavoro” nostra notizia dal titolo “Decreto Fisco/lavoro-Conversione in legge-Novità in materia di lavoro).

Per comunicare all’Ispettorato del lavoro l’avvio delle collaborazioni occasionali iniziate dal 21 dicembre 2021 e già concluse, nonché quelle in essere all’11 gennaio 2022 (indipendentemente dalla data di inizio) i committenti hanno tempo fini al 18 gennaio 2022. Per quelle decorrenti successivamente la comunicazione deve essere trasmessa secondo il termine ordinario, cioè prima dell’avvio dell’attività.

L’obbligo di cui trattasi, decorrente dal 21 dicembre 2021, si inserisce all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale e per questo l’INL ne ciscoscrive l’ambito di applicazione ai soli committenti che operano in qualità di imprenditori.

Dal punto di vista delle modalità, in attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo per le trasmissioni on-line, l’obbligo andrà assolto attraverso l’invio di una e-mail all’Ispettorato del lavoro competente (per Cosenza è: cosenza.occasionali@ispettorato.gov.it; per Catanzaro è: catanzaro.occasionali@ispettorato.gov.it; per Crotone è: crotone.occasionali@ispettorato.gov.it; per Vibo Valentia è: vibovalentia.occasionali@ispettorato.gov.it; per Reggio Calabria è: reggiocalabria.occasionali@ispettorato.gov.it).

La comunicazione dovrà contenere almeno i dati del committente e del prestatore, il luogo della prestazione, la data di inizio e la presumibile durata, una sintetica descrizione dell’attività e la remunerazione prevista.

L’omissione o il tardivo invio della comunicazione sono puniti con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, senza possibilità di applicare la procedura di diffida.

Gli uffici della sede Territoriale di riferimento sono a disposizione per ogni chiarimento e necessità.

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