Dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 è riconosciuto un esonero contributivo per le assunzioni (effettuate durante il periodo citato) a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e nei settori degli stabilimenti balneari. Lo stabilisce una norma del decreto sostegni-ter.
L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, per un importo massimo di 8.060,00 su base annua riparametrato ed applicato su base mensile, per la durata del rapporto e fino ad un massimo di tre mensilità.
Inoltre l’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. In caso di conversione di detti contratti in rapporto di lavoro subordinato e tempo indeterminato, il datore di lavoro avrà diritto ad ulteriori sei masi di agevolazione decorrenti dalla data di trasformazione a tempo indeterminato.
Gli uffici della sede Territoriale di riferimento sono a disposizione per ogni chiarimento e necessità.