E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL n. 24/2022, che introduce “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
La ratio del DL è di assicurare, a seguito della cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, avvenuta il 31 marzo 2022, la progressiva ripresa delle attività in via ordinaria, mediante il graduale allentamento delle misure di contenimento e preservando, al contempo, fino al 31 dicembre 2022, un sistema di monitoraggio e di intervento rapido.
In riferimento a quanto sopra evidenziamo, riguardo alle disposizioni più direttamente legate alle gestione dei rapporti di lavoro all’interno delle aziende, le seguenti disposizioni.
Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19
- Proroga al 30 giugno 2022 della sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione;
- Proroga al 30 giugno 2022 dello smart working semplificato per i lavoratori del settore privato;
- A decorrere dal 25 marzo 2022 e fino al 30 aprile 2022, l’obbligo di green pass base (e non più di quello rafforzato) per l’accesso ai luoghi di lavoro è stato nuovamente esteso anche ai lavoratori ultracinquantenni, i quali, per accedere ai luoghi di lavoro, sono tenuti a possedere ed esibire su richiesta una certificazione verde COVID-19 base. Dunque, fino al 30 aprile 2022, ai lavoratori under e over 50 si applicheranno indistintamente le stesse misure. Per gli ultracinquantenni, fino al 15 giugno 2022, rimangono comunque fermi l’obbligo vaccinale e il relativo regime sanzionatorio.
Si segnala che non è stata prevista la proroga dell’art. 26, comma 2-bis del DL n. 18/2020 sui lavoratori c.d. fragili che stabiliva il loro diritto allo smart working anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Spetterà, quindi, al datore di lavoro, con il supporto del medico competente, gestire le situazioni inerenti a eventuali lavoratori fragili tenendo presente la loro condizione al fine di assicurare una protezione adeguata anche attraverso il mantenimento del ricorso allo smart working.
Le altre importanti disposizioni, dal 1° aprile 2022, del decreto legge riguardano:
- la modifica dei regimi di isolamento, di quarantena e di autoisolamento;
- gli utilizzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine FFp2 e Chirurgiche) per l’accesso ai luoghi di lavoro, ai locali pubblici e privati ed ai mezzi di trasporto;
- la graduale eliminazione dell’obbligo del green pass base e rafforzato per l’accesso alle varie attività e servizi con descrizione delle attività e servizi dove ancora sono necessari;
- i servizi e le attività dove già dal 1° aprile 2022 è possibile accedere senza green pass (tra i quali ci sono gli alberghi e le strutture ricettive compresi i servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi riservati ai clienti ivi alloggiati , servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- la permanenza dell’obbligo vaccinale per alcune categorie fino al 15 giugno 2022 (over 50) e fino al 31 dicembre 2022 (esercenti professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario, i lavoratori impiegati in strutture residenziali, in strutture socio assistenziali e socio sanitarie, personale della scuola, personale docente ed educativo della scuola).
Infine c’è da sottolineare che i protocolli di sicurezza anticontagio nei luoghi di lavoro continuano a costituire il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive.
Presso gli uffici delle sedi Territoriali di riferimento, che sono a disposizione per ogni supporto e necessità, è disponibile un utile vademecum predisposto che, per ogni punto su evidenziato, chiarisce adeguatamente gli ambiti di applicazione e le attività coinvolte.