Si informa che l’INPS ha illustrato le caratteristiche dell’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali a valere sulla quota dei contributi a carico del lavoratore, introdotto dalla legge di bilancio 2022, fornendo le istruzioni operative per la sua applicazione.
Si ricorda che la citata legge di bilancio, per i rapporti di lavoro dipendente, ha previsto, in via eccezionale e per il solo anno 2022, un esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima; resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
I rapporti di lavoro che possono beneficiare dell’esonero contributivo, alle condizioni e nei limiti sopra illustrati, sono sia quelli instaurati che quelli instaurandi. Vi rientrano anche i rapporti in apprendistato.
Stante la sua specifica natura di esonero sulla quota di contribuzione IVS a carico dei lavoratori, tale agevolazione è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e nei limiti della contribuzione dovuta, con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente.
Si evidenzia che la valorizzazione degli elementi riferiti ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l’esposizione del corrente) può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.
Gli uffici della sede territoriale di riferimento sono a disposizione per ogni chiarimento e necessità.