Home News tematicheLavoro, relazioni industriali e welfare Le novità e le conferme in materia di lavoro nelle conversioni in legge D.L. 21/2022 e D.L. 24/202 ed operatività DM 67/2022

Le novità e le conferme in materia di lavoro nelle conversioni in legge D.L. 21/2022 e D.L. 24/202 ed operatività DM 67/2022

di Unindustria Calabria

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 67/2022, del DL 57/2022 e della conversione in Legge con modificazioni del DL 21/2022, si trasmette una sintesi delle principali e recentissime novità in materia di lavoro introdotte dai provvedimenti legislativi citati, finalizzati a fronteggiare gli impatti del conflitto bellico in Ucraina sull’economia nazionale e sul sistema delle imprese.

CAUSALI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Diviene operativo il Decreto del Ministero del Lavoro per la “Ridefinizione dei criteri per l’approvazione del trattamento di integrazione salariale ordinario”.

In particolare, il nuovo DM stabilisce che le istanze di CIGO vadano esaminate nell’ambito della riconducibilità delle stesse al conflitto in Ucraina. Nello specifico per “Mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato”  si intenderà anche la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante dall’impossibilità di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, dalla mancanza di materie prime o componenti che sussiste anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche non prevedibili nel reperimento di fonti energetiche funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione.

Si fornirà successiva informativa in merito alle istruzioni operative che dovessero eventualmente essere rese note in proposito dall’INPS.

CONTRATTO COLLETTIVO IMPRESE EDILI

Si amplia l’ambito di applicazione della disposizione normativa che subordina il riconoscimento dei benefici fiscali connessi ai vari bonus edilizi esistenti all’applicazione, da parte dei datori di lavoro che eseguono i lavori edili, dei contratti collettivi del settore edile (nazionale e territoriale) stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Pertanto, il CCNL per l’industria Edile sottoscritto da Ance/Confindustria diviene ancor più centrale nell’intera filiera del comparto.

La disposizione si applica alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, in linea con quanto previsto dalla normativa regolante il cosiddetto DURC di congruità.

Il CCNL applicato deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi. Per le relative verifiche, l’Agenzia delle Entrate può avvalersi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’INPS e delle Casse Edili.

Le disposizioni suddette hanno efficacia dal 27/05/2022 e si applicheranno ai lavori edili avviati successivamente a tale data.

BONUS CARBURANTE AI DIPENDENTI

I datori di lavoro privati (e non più solo le “aziende private” come previsto nella formulazione originaria) per l’anno 2022 potranno riconoscere l’equivalente di un importo massimo di euro 200,00 in buoni benzina o analoghi titoli, ai lavoratori dipendenti per contrastare l’incremento dei costi di acquisto di carburanti. Detto importo non concorre alla formazione del reddito.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Viene prorogata al 30/06/2024 la facoltà per le agenzie di somministrazione di lavoro di utilizzare in missione presso aziende clienti, a tempo determinato e per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, senza che ciò determini, in capo all’utilizzatore stesso, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore interessato.

CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Le aliquote del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze finalizzate alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese sono incrementate al 70% per le piccole imprese ed al 50% per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con specifico decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e che le competenze acquisite siano certificate secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.

Per i progetti di formazione avviati successivamente all’entrata in vigore del decreto che non siano in linea con le nuove disposizioni, le aliquote del credito d’imposta sono diminuite al 40% per le piccole imprese e al 35% per le medie imprese.

Restano, in ogni caso confermate le aliquote al 40% per le grandi imprese.

BONUS UNA TANTUM

Per contrastare l’incremento dei prezzi viene istituito un bonus di euro 200,00 una tantum, destinato a pensionati e lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 35.000 euro, disoccupati, soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza, lavoratori stagionali e lavoratori domestici.

Il bonus sarà erogato per i lavoratori dipendenti dal rispettivo datore di lavoro con il cedolino paga del mese di luglio 2022 e, per gli altri destinatari, direttamente dall’INPS.

LAVORO AGILE – SMART WORKING

E’ prorogato fino al 31 agosto 2022 il ricorso alla modalità di lavoro agile senza accordo individuale.

LAVORATORI FRAGILI

Fino al 30 giugno 2022, qualora la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori fragili, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2022 per il periodo di assenza dal servizio è riservata la tutela economica dell’indennità di malattia equiparata al ricovero ospedaliero e non è computato ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rileva ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.

LAVORO AGILE PER DIPENDENTI CON FIGLI CON DISABILITA’ O BISOGNI EDUCATIVI

Resta fermo fino al 30 giugno 2022, per i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave (riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992) o con bisogni educativi (BES), il diritto (anche in assenza degli accordi individuali) allo svolgimento del lavoro in modalità agile, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

LAVORO AGILE PER DIPENDENTI CON FIGLIO MINORE DI 14 ANNI

Resta ferma fino al 31 luglio 2022 la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, di ricorrere al lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali e che l’attività sia compatibile con il lavoro agile.

Per ogni necessità e supporti è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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