E’ operativa la fruizione dell’esonero contributivo collegato alle nuove assunzioni, (avvenute o da fare) dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, di lavoratori in forza ad aziende in crisi.
L’INPS, con recente circolare, da il via libera, con le relative istruzioni, anche per i periodi pregressi, all’esonero di cui trattasi.
“L’esonero contributivo, come noto, è previsto da una norma della legge di bilancio 2022 ed è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette”.
L’esonero in oggetto si sostanzia in uno sgravio pari al 100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro ( nel limite massimo di importo pari a 6000 euro annui), ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per la durata di 36 mesi, a partire dalla data di assunzione o di trasferimento del lavoratore proveniente da una impresa la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Conseguentemente, sono destinatari della misura tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. L’esonero contributivo in argomento non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dalla vigente normativa a riguardo.
In particolare, ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero, è necessario che il lavoratore sia riconducibile ad una delle seguenti tre casistiche:
1) lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
2) lavoratore licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
3) lavoratore impiegato in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale.
La verifica della sussistenza del suddetto requisito in capo al lavoratore, ossia la provenienza da un’impresa la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge n. 296/2006, verrà effettuata, avuto riguardo al codice fiscale del lavoratore, sulla base delle informazioni periodicamente rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), mediante apposita richiesta da parte dell’INPS.
L’incentivo è valevole per le sole assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato e per i trasferimenti di lavoratori effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e deroga a molte delle condizioni previste in generale per la fruizione di incentivi e per le sue caratteristiche non deve essere notificato alla Commissione Europea.
Per ogni informazione necessaria è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.