Si informa che l’INPS, con apposita circolare, ha fornito le nuove indicazioni per la fruizione della flessibilità del congedo di maternità e per l’esercizio della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto.
Nel dettaglio, l’Istituto ha comunicato che è venuto meno l’obbligo di produrre all’INPS la documentazione sanitaria che attesti l’assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro per continuare l’attività lavorativa nel corso dell’ottavo e del nono mese di gravidanza.
Bisogna, invece, ottemperare agli specifici obblighi nei confronti dei datori di lavoro.
Le aziende, che hanno lavoratori interessati, per ogni informazione e chiarimenti possono rivolgersi agli uffici delle Associazioni Territoriali di riferimento.