A seguito di una sentenza del TAR Lombardia n. 01563 del 2 luglio 2022, che ha rilevato una contraddizione tra la normativa che stabilisce quando il legale rappresentante che ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico possa essere esentato dall’obbligo delle verifiche di idoneità e l’applicazione della stessa, il Comitato Nazionale ha emanato una recente deliberazione con cui chiarisce che il legale rappresentante che, al momento della domanda di esenzione dalle verifiche di idoneità, ricopre anche il ruolo di responsabile tecnico può essere ammesso a tale esenzione se ha svolto il ruolo di responsabile tecnico per 20 anni ed ha ricoperto contemporaneamente quello di legale rappresentante e di responsabile tecnico per 5 anni.
Il Comitato Nazionale ha inoltre emanato una recente circolare applicativa che fornisce indicazioni operative sulla figura del Responsabile tecnico e sulle modalità di accertamento dell’idoneità a svolgere tale ruolo. La delibera del Comitato e la circolare citate forniscono, altresì le indicazioni sulle tempistiche da osservare per le comunicazioni (tramite apposita modulistica prevista) di esenzione e di mantenimento dei citati requisiti, sulle sostituzioni del legale rappresentate e su variazioni intervenute identificandone le casistiche.
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