Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, con avviso del 21 dicembre, comunica che i termini per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno 2022 sono stati differiti al periodo 9 gennaio-9 febbraio 2023 (anziché dal 1° al 31 gennaio 2023).
Si precisa che i soggetti che hanno presentato la “comunicazione per l’accesso” al bonus pubblicità per l’anno 2022 (da inviare tra il 1 e il 31 marzo del 2022, termine prorogato all’8 aprile 2022), per confermare la “prenotazione” devono inoltrare la “dichiarazione sostitutiva” entro il 9 febbraio 2023.
Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Bonus pubblicità: che cosa è
Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni).
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.
Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa e con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 è stato approvato il modello comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione.
L’articolo 57-bis, comma 1-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, modificato dall’articolo 67, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), prevede che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta sia concesso: nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
Per gli anni 2021 e 2022, pertanto, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione.
Con avviso del 21 dicembre il dipartimento per l’editoria ha comunicato che, il termine per l’invio della dichiarazione sostitutiva previsto dal 1° al 31 gennaio 2023, è modificato con un intervallo temporale dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023.
Durante tale periodo i richiedenti potranno confermare gli investimenti effettuati nel 2022 con dichiarazione sostitutiva, successivamente verrà pubblicato l’elenco definitivo dei beneficiari e il credito spettante sarà utilizzabile unicamente in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla suddetta pubblicazione con F24 e tramite i servizi telematici della agenzia delle entrate con codice tributo “6900” istituito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 41/2019.
Per maggiori informazioni e supporti potete contattare la vostra Associazione territoriale di riferimento.